Congedo di maternità e congedo parentale: rispondiamo a due quesiti posti in merito in redazione, riportando infine alcune sintetiche informazioni sulle due tipologie di congedo.
D1. Sono una docente, con contratto a tempo indeterminato, con cattedra a 18 ore, nella scuola superiore di secondo grado. Sono in dolce attesa e la data presunta del parto è il 27 Maggio 2024. La gravidanza sta andando bene e vorrei poter lavorare quanto a lungo possibile per poter usufruire di 5 mesi solo dal momento del parto e non prima. Inoltre, vorrei sapere, avendo controllato da 18 ore, come funzionerà il mio rientro, quante ore dovrò fare, i miei diritti, cosa succederà alla mia cattedra. A diversi sindacati mi hanno dato informazioni discordanti, mentre sto cercando informazioni certe, aggiornate e univoche.
R1. Il congedo di maternità, disciplinato dal D.lgs. 151/2001 e ss.mm., si fruisce complessivamente per cinque mesi (per ciascun figlio), che possono essere così distribuiti: due mesi prima del parto e tre mesi dopo oppure un mese prima del parto e quattro mesi dopo ovvero dopo il parto entro i successivi cinque mesi. La nostra lettrice intende fruirne dopo il parto, entro i cinque mesi successivi. Evidenziamo che ciò è possibile, a condizione che un medico del SSN certifichi che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, come leggiamo nell’articolo 16, comma 1.1, del D.lgs. 151/01. Detto ciò, qualora la nostra lettrice possa esercitare la predetta opzione, alla cattedra dalla stessa occupata non “succederà nulla”, come anche nel caso non possa esercitare tale opzione (e quindi fruisca del congedo nelle altre previste opzioni). Precisiamo che il periodo, durante il quale la lettrice dovrebbe essere assente per il congedo in esame, abbraccerà due anni scolastici, ossia il 2023/24 e il 2024/25:
- nel 2023/24, dopo il parto previsto per il 27 marzo 2024, la cattedra sarà coperta tramite supplenza breve, sino alle esigenze di servizio (scrutini e/o esami);
- lo stesso dicasi per l’a.s. 2025/26, relativamente al quale va coperto il periodo settembre-ottobre, qualora la lettrice rientri dopo il congedo di maternità. In tal caso, al termine del congedo la lettrice rientrerà in classe; nel caso in cui intenda fruire del congedo parentale, potrà farlo senza nemmeno rientrare in servizio (in quanto il congedo di maternità, ai sensi dell’articolo 12 del CCNL 2007, è considerato servizio a tutti gli effetti, la sua cattedra sarà sempre coperta con supplenze breve (la disposizione richiamata – art. 12 CCNL – è stata confermata anche nell’Ipotesi di CCNL, di cui si attende la firma definitiva affinché entri in vigore).
Inoltre, al rientro la lettrice svolgerà le previste 18 ore, a meno che non fruisca dei riposi giornalieri per allattamento (sino al primo anno di vita del bambino). In tal caso, il D.lgs. n. 151/01 prevede che la lavoratrice abbia diritto a “due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore“. Pertanto, se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di due ore (anche cumulabili); viceversa, ossia se la predetta giornata è inferiore a 6 ore il riposo sarà di 1 ora.
D2. Sono insegnante incarica IRC e ho richiesto il congedo parentale fino al 22 dicembre 2023 ( nella mia regione le vacanze natalizie sono dal 24 dicembre al 7 gennaio). Posso riprendere i giorni di congedo dal 8 gennaio 2024? La segreteria mi ha detto di conteggiare anche i giorni delle vacanze natalizie. Cosa dice la normativa?
R2. Rispondiamo alla lettrice, riportando quanto indicato dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Vercelli/Biella con apposita nota (n. 11195/2013):
“Particolare attenzione andrà posta da parte di codeste Istituzioni Scolastiche nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio, pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto dell’avvenuta ripresa del servizio (nota RGS – IGF prot. 108127 del 15/06/1999). In tal caso può essere ritenuta valida per dare fondamento alla dichiarazione di ripresa del servizio anche una dichiarazione firmata di “messa a disposizione della scuola” inviata come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura della scuola o in un giorno festivo.”
Dunque, nel caso in cui il periodo di congedo termini con l’inizio della sospensione delle attività, come nel caso dei giorni non festivi del periodo natalizio, affinché gli stessi non vengano conteggiati, la lettrice deve inviare alla scuola una comunicazione firmata di “messa a disposizione della scuola”. Viceversa, i predetti giorni saranno computati come congedo parentale, ai sensi dell’art. 12 del CCNL 2007, ove leggiamo: I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
Alla stessa stregua della RTS di Biella/Vercelli, si era già espressa l’ARAN, richiamando la nota n. 108127/1999 della Ragioneria Generale dello Stato (in riferimento ad un periodo di malattia, ma il principio vige anche per il congedo in esame): A tal riguardo questa Agenzia ritiene opportuno richiamare la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 secondo cui “…..i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi……Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio”.
Dunque, dichiarando di essere disponibili alla ripresa del servizio (è sufficiente una comunicazione firmata e non è necessario recarsi fisicamente a scuola), i giorni del periodo natalizio non saranno conteggiati come congedo parentale, questo perché la funzione docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese.
Riportiamo di seguito alcune sintetiche informazioni relative ai congedi di cui sopra.
Congedo maternità
- il congedo di maternità spetta a tutto il personale in servizio;
- come detto sopra, il congedo di maternità, disciplinato dal D.lgs. 151/2001 e ss.mm., si fruisce complessivamente per cinque mesi (per ciascun figlio), che possono essere così distribuiti: due mesi prima del parto e tre mesi dopo oppure un mese prima del parto e quattro mesi dopo ovvero dopo il parto entro i successivi cinque mesi;
- durante il congedo di maternità alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8, come leggiamo nell’articolo 12 del CCNL scuola 2007 ed anche nell’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (contratto di cui si attende la firma definitiva).
- Il periodo suddetto è considerato servizio a tutti gli effetti.
Congedo parentale
- spetta a tutto il personale in servizio, sia di ruolo che a tempo determinato (per tale personale il diritto a fruire del congedo si esercita entro i limiti della durata del rapporto di lavoro);
- può essere fruito nei primi 12 anni di vita del bambino;
- può essere fruito a giorni interi oppure a ore;
- ha una durata complessiva di 10 mesi da ripartire tra i due genitori (i mesi salgono a 11, se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; gli 11 mesi sono inoltre riconosciuti al genitore solo);
- la richiesta, con la relativa documentazione, va presentata con un termine di preavviso di 15 giorni ovvero, in caso di particolari e comprovate situazioni personali, entro le 48 ore precedenti.
Precisiamo, infine, che il D.lgs. 105/2022 ha innalzato da sei a nove (complessivamente intesi per entrambi i genitori) i mesi di congedo parentale retribuiti (al 30%). I primi trenta giorni, ai sensi del CCNL 2007, sono retribuiti per intero (per i dipendenti del comparto scuola), con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Le risposte ai quesiti
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Altro qui:
Congedo di maternità e parentale: come viene coperta cattedra e computo giorni di vacanza. RISPOSTE AI QUESITI
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