Congedo parentale docenti e ATA, si possono imporre le ferie durante le vacanze?

Congedo parentale docenti e ATA, si possono imporre le ferie durante le vacanze?

Spread the love

Il dirigente scolastico può mettere in ferie un docente che è stato in congedo parentale sino al giorno prima delle vacanze e riprenderà il predetto congedo alla ripresa delle lezioni?

Quesito

Una nostra lettrice chiede delucidazioni sul congedo parentale, di cui ha usufruito fino all’ultimo giorno antecedente la sospensione delle lezioni per le festività natalizie e che riprenderà il 9 gennaio. Come va considerato il periodo intercorrente? E’ corretta la decisione del Dirigente Scolastico di non accettare la formale ripresa del servizio, sostituendola con “ferie concesse”?

Risposta

La nostra lettrice nel quesito cita un nostro articolo in cui illustriamo cosa fare per non far rientrare nel computo dei giorni di congedo parentale il periodo di vacanze natalizie. Nell’articolo ricordiamo cosa ha indicato la RTS Vercelli/Biella, con nota prot. n. 11195 del 24/09/2013, in merito ai casi in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche:

“Particolare attenzione andrà posta da parte di codeste Istituzioni Scolastiche nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio, pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto dell’avvenuta ripresa del servizio (nota RGS – IGF prot. 108127 del 15/06/1999). In tal caso può essere ritenuta valida per dare fondamento alla dichiarazione di ripresa del servizio anche una dichiarazione firmata di “messa a disposizione della scuola” inviata come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura della scuola o in un giorno festivo.”

Dunque, inviando una dichiarazione di presa di servizio, il docente è considerato in servizio a tutti gli effetti e, qualora vi fossero delle attività collegiali e non programmate nei giorni di sospensione delle lezioni, sarebbe tenuto a parteciparvi.

Lo stesso principio è stato espresso dall’ARAN con un apposito orientamento applicativo che, sebbene riferito all’istituto della malattia, è applicabile anche al congedo parentale.

Ritornando al quesito della lettrice, rispondiamo affermando che il dirigente scolastico non può imporre le ferie. Queste, infatti, vanno richieste dal lavoratore [come leggiamo nell’articolo 13, comma 8, del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18), articolo dedicato al personale di ruolo, cui rinvia l’articolo 19 dedicato invece al personale supplente], eccetto che nei casi di di inerzia del dipendente (ne abbiamo parlato in questo articolo), ma non sembra essere questo il caso.

Inoltre, il dirigente non potrebbe imporre le ferie nemmeno se la nostra lettrice fosse una supplente al 30/06. Evidenziamo ciò in quanto, in seguito alle modifiche introdotte dagli articoli 54 e 55 della legge n. 228/2012: il personale docente (sia di ruolo che a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni; le ferie sono obbligatoriamente fruite e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Ciò non vuol dire che il dirigente deve imporre al supplente le ferie d’ufficio ma, al termine della supplenza, si sottraggono ai giorni di ferie spettanti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale; in sostanza, non conta l’effettiva fruizione delle ferie, ma la mera astratta facoltà di poterne fruire. Abbiamo detto supplente al 30/06, in quanto il personale di ruolo e quello supplente al 31/08 non può non fruire delle ferie in quanto, se non le richiede durante la sospensione delle lezioni, dovrà chiederle nei mesi di luglio – agosto (salvo casi di oggettivo impedimento, quale ad esempio malattia, maternità …; in tali situazioni, per il personale di ruolo, ai sensi dell’articolo 13/10 del CCNL 2007, le ferie potranno essere fruite entro l’anno scolastico successivo).

In conclusione, da quanto scritto dalla nostra lettrice nel quesito, il dirigente scolastico non sembra aver operato correttamente sia perché non ha tenuto in considerazione la volontà della lettrice di rientrare al lavoro (senza motivazione alcuna, almeno così sembra dal quesito) sia perché non può imporre le ferie. Consigliamo alla nostra lettrice di chiedere un colloquio più dettagliato con il Dirigente Scolastico.

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.