Congedo parentale supplenti, prima presa di servizio. Quando non è necessaria

Congedo parentale supplenti, prima presa di servizio. Quando non è necessaria

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L’aspirante, che ottiene una supplenza, quando può fruire del congedo parentale? Qual è la tempistica di presentazione della richiesta?

Normativa

Il congedo parentale è disciplinato dal D.lgs. 151/2001, dal D.lgs. 80/2015 e dal D.lgs. 105/2022 (che ha modificato il decreto 151/2001), nonché dall’articolo 12 del CCNL 2007 (vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 che, dopo l’accordo sulla parte economica, sarà a breve riscritto per la parte normativa)

Fruizione

Il congedo parentale:

  • spetta a tutto il personale in servizio, sia di ruolo che a tempo determinato (per tale personale il diritto a fruire del congedo si esercita entro i limiti della durata del rapporto di lavoro);
  • può essere fruito nei primi 12 anni di vita del bambino;
  • può essere fruito a giorni interi oppure a ore;
  • ha una durata complessiva di 10 mesi da ripartire tra i due genitori (i mesi salgono a 11, se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; gli 11 mesi sono inoltre riconosciuti al genitore solo);
  • la richiesta, con la relativa documentazione, va presentata con un termine di preavviso di 15 giorni ovvero, in caso di particolari e comprovate situazioni personali, entro le 48 ore precedenti.

Supplenti e presa di servizio

Per fruire del congedo parentale, il docente supplente deve prima effettuare la presa di servizio e poi avanzare la richiesta secondo la tempistica succitata.

In un solo caso è possibile fruire del suddetto congedo senza prendere servizio, ossia quando si è in congedo di maternità, si ottiene la supplenza durante tale periodo (essendo in congedo di maternità, il perfezionamento del rapporto di lavoro avviene con la semplice accettazione) e si presenta la richiesta (sempre entro i predetti termini) di congedo parentale.  In tal caso, come precisato dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 33950/2009, si può fruire del congedo parentale senza prendere servizio.

Retribuzione

Il D.lgs. 105/2022 ha innalzato da sei a nove (complessivamente intesi per entrambi i genitori) i mesi di congedo parentale retribuiti (al 30%). I primi trenta giorni, ai sensi del CCNL 2007, sono retribuiti per intero (per i dipendenti del comparto scuola), con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

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Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto di seguito riportato:

Sono insegnante in una scuola secondaria di secondo grado. Ho partorito nel mese di luglio e la mia maternità è terminata nel mese di ottobre. Essendo precaria, ho successivamente richiesto NASPI (che in questo momento mi è retribuita con un importo bassissimo). Ho ricevuto ora una convocazione per una supplenza; avendo la mia bimba 5 mesi,  devo firmare prima la presa di servizio e successivamente mettermi in maternità facoltativa oppure posso non prendere servizio?

Ai fini della fruizione del congedo parentale, alla luce di quanto detto sopra, deve prima prendere servizio e poi presentare la richiesta di congedo entro i termini previsti dal CCNL 2007, ossia con un preavviso di 15 giorni oppure, in caso di particolari e comprovate situazioni personali, entro le 48 ore precedenti. Al riguardo, evidenziamo che il D.lgs. 80/2015 prevede un preavviso di cinque giorni, tuttavia per la scuola vige quanto previsto dal CCNL 2007,  come chiarito dal Ministero del lavoro con un apposito interpello: “deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi“.

In definitiva, la nostra lettrice, una volta effettuata la presa di servizio, deve presentare la richiesta di congedo parentale, che potrà fruire a partire dal 15° giorno successivo a quello della richiesta medesima, a meno che non vi siano comprovate e particolari situazioni personali, per cui i termini di preavviso si riducono a 48 ore. La presa di servizio, in tal caso, è inevitabile, in quanto la lettrice non rientra nella fattispecie sopra riportata (ossia docente già sotto contratto e in congedo di maternità).

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