Congedo parentale: una piccola novità arriva dalla Legge di Bilancio 2023. Uno dei mesi di cui si usufruisce dopo la maternità obbligatoria sarà retribuito all’80%. Ma la misura vale per chi, madre o padre, matura il diritto dal 1° gennaio 2023. Analizziamo il testo del provvedimento.
Il testo definitivo della Legge di Bilancio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2022, così afferma
“359. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura
dell’80 per cento della retribuzione ».
La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente
al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022”
Le caratteristiche del provvedimento
- Un mese di congedo parentale retribuito all’80%
- Per mamma o papà
- Entro il 6° anno di vita del bambino
- Per lavoratori che maturano il diritto dal 1° gennaio 2023
Il mese di congedo parentale non è un mese in più oltre quelli spettanti. Un mese tra quelli spettanti, se usufruito entro il 6° anno di vita del bambino, sarà retribuito all’80% dello stipendio.
La norma interessa sia i lavoratori del settore pubblico che privato. Il congedo può essere fruito sia dal padre che dalla madre, in alternativa.
La data del 31 dicembre 2022
Il provvedimento riguarda esclusivamente chi termina il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2022 e naturalmente rientri ancora nel sesto anno di vita del bambino.
Bisognerà in ogni caso attendere le disposizioni applicative che arriveranno con apposita circolare dell’INPS.
Adeguamento SIDI lavoratori della scuola
Per docenti e ATA, come già accaduto per le modifiche intervenute in estate per i congedi parentali, bisognerà introdurre le necessarie modifiche al SIDI, e di questo si occuperà il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Cosa prevede il congedo parentale
Le ultime novità in materia sono state introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022 ed entrate in vigore dal 13 agosto 2022.
Le novità sono sintetizzate nel messaggio INPS del 4 agosto 2022
- alla madre e al padre, fino al 12° anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo si intende anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% dello stipendio, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23 del T.U.
A queste novità si aggiunge adesso quella introdotta nella Legge di Bilancio 2023.