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Il Tribunale di Napoli ha applicato la sanzione dopo la recente sentenza con la quale la Corte di giustizia è tornata ad occuparsi della reiterazione dei contratti a termine
di Dino Caudullo
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Arrivano le prime pronunce dei giudici del lavoro, dopo la recente sentenza con la quale la Corte di giustizia è tornata ad occuparsi della reiterazione dei contratti a termine, questa volta nei confronti dei docenti di religione cattolica.
Rinvio alla Corte di Giustizia da parte del Tribunale di Napoli
Con ordinanza del febbraio 2019, il Tribunale di Napoli aveva posto alla Corte di Giustizia la questione circa la conformità alla direttiva 70 del 1999 della legge nazionale che regola il rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 3, commi 4, 7, 8 e 9, della legge 186 del 18 luglio 2003).
Il principio enunciato dalla Cgue
Con sentenza del 13 gennaio la Corte aveva quindi evidenziato, che l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica delle scuole pubbliche dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo.
Il Giudice comunitario ha quindi riconosciuto come illegittimo il sistema previsto dalla legge 186 del 2003, laddove permette di poter assumere in modo continuativo nelle scuole pubbliche insegnanti di religione cattolica con contratti di lavoro a tempo determinato per periodi di tempo illimitati.
L’applicazione del principio
In esito alla decisione della Corte di Giustizia, con sentenza del 25 maggio scorso, il Tribunale di Napoli ha quindi definito il giudizio dando piena applicazione al predetto principio e rilevando, peraltro, che i rapporti di lavoro degli insegnanti di religione sono assolutamente precari e privi di tutela, posto che la legislazione interna non prevede neppure la possibilità di assunzione mediante scorrimento di graduatoria. Nell’evidenziare che i contratti a termine stipulati dai docenti di religione, anche per parecchi anni, non sono assistiti da alcuna valida misura giustificatrice al loro rinnovo e, dunque, sono illegittimi anche da un punto di vista eurounitario, il Tribunale di Napoli ha quindi applicato la sanzione di tipo risarcitorio, rivedendo tuttavia i criteri posti dalla Corte di Cassazione in materia.
Il criterio risarcitorio
Adottando un criterio analogo a quello previsto dalla legge 604/66 in materia di licenziamenti individuali, che prevede un aumento dell’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo in misura proporzionale all’anzianità del lavoratore, il Giudice del lavoro partenopeo ha infatti mutuato detto criterio giungendo a riconoscere un risarcimento del danno ai docenti di religione pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 10 anni e 28 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 20 anni.
, 2022-05-31 16:51:00, Il Tribunale di Napoli ha applicato la sanzione dopo la recente sentenza con la quale la Corte di giustizia è tornata ad occuparsi della reiterazione dei contratti a termine, di Dino Caudullo