Con atto di citazione, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio una docente supplente presso vari istituti scolastici in relazione allo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata reputata incompatibile. Si pronuncia con Sent 97/2022 la Corte dei Conti per la Liguria di cui riportiamo alcuni passaggi significativi.
La mancata richiesta dell’autorizzazione per svolgere il secondo lavoro è illecito
Senza dubbio, affermano i giudici per quanto concerne il caso in questione, può affermarsi che sussisteva in capo alla convenuta un obbligo giuridico di informare gli istituti scolastici della sussistenza di un antecedente rapporto lavorativo a tempo indeterminato e che, in carenza di qualsiasi comunicazione da parte sua ed in presenza, anzi, di dichiarazioni impegnative attestanti l’inesistenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e di conflitto di interesse, oggetto di coeve indagini del Giudice penale, non vi era per il datore di lavoro pubblico alcuna possibilità di conoscenza e verifica delle attività extralavorative svolte dalla docente supplente.
Anche per i precari è necessaria l’autorizzazione per mantenere il secondo lavoro
Rileva la Corte che lo svolgimento di attività lavorative extraistituzionali, anche nello svolgimento di rapporti di supplenza a tempo determinato e in assenza di preventiva autorizzazione, costituisce una chiara violazione del rapporto di esclusività che lega ogni dipendente alla Pubblica Amministrazione, al fine di destinare integralmente all’attività pubblica le proprie energie lavorative e del correlato divieto di disperdere le medesime in altre attività lavorative. Dunque anche il personale a tempo determinato è tenuto al rigoroso rispetto delle norme sull’incompatibilità.
La normativa
Il sistema vigente, regolamentato dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (c.d. t.u.p.i.), individua, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta, già sancite dagli artt. 60 e ss. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego, previa diffida; di seguito, al sesto comma, le ipotesi tassative di attività liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali; al settimo comma disciplina, attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione del datore di lavoro.
Tale norma testualmente dispone che: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione,
l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (…) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.”
La richiesta di autorizzazione è necessaria perchè la PA possa verificare il rispetto della normativa
La richiesta di autorizzazione consente, rilevano i giudici, invero, all’Amministrazione di verificare in concreto ed ex ante se l’espletamento dell’attività sia suscettibile di determinare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazioni di conflittualità con gli interessi pubblici primari alla medesima facenti capo, oltre alla possibilità per il dipendente d’impegnarsi in un’ulteriore attività senza pregiudizio delle mansioni svolte nella struttura di appartenenza, nonché delle posizioni di responsabilità attribuite. D’altronde se non c’è alcuna richiesta d’autorizzazione, come può la scuola venire a conoscenza dell’esistenza del pregresso rapporto di lavoro? Ed il dipendente che omette la richiesta di autorizzazione, salvo che si tratti di attività che necessitano solo di comunicazione e non di autorizzazione, come le collaborazioni a riviste e giornali per la produzione di articoli e similari, pone in essere un chiaro illecito.
La norma specifica per il personale docente a tempo determinato
Alla norma richiamata, si aggiunge, per il solo personale docente a tempo determinato della scuola secondaria, sempre in ossequio al principio di unicità del rapporto di lavoro, l’articolo 508, comma 10, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), il quale testualmente dispone che: “Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”. Occorre, peraltro, osservare che sin dall’articolo 18, avente ad oggetto “Contratto individuale di lavoro” del CCNL – Comparto Scuola – del 4.08.1995, è stato specificato che, sia che l’assunzione avvenga a tempo indeterminato, sia a tempo definito, il destinatario (docente) debba presentare, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, la documentazione indicata nel bando di reclutamento ovvero nelle ordinanze relative alla disciplina concernente il reclutamento del personale scolastico dichiarando di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 58 del d.lgs. n. 29/1993 (cfr. articolo 53 t.u.p.i.) e dall’art. 508 citato del d.lgs. n. 297 del 1994.
Chi ha part time nella scuola può essere autorizzato a svolgere secondo lavoro
Invero, occorre rilevare, che l’articolo 53 t.u.p.i., al comma 6, fa salva la disciplina derogatoria in caso di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale in ambito pubblico con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento e, fermo restando, il procedimento autorizzatorio di cui al comma 5. Per il personale docente della scuola è stata prevista una specifica regolamentazione con l’adozione dell’Ordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446, tutt’ora vigente. L’articolo 4, comma 2, della suddetta ordinanza dispone che lo svolgimento di attività non ammessa, per il personale che lavora a tempo pieno, può essere consentita a condizione che l’orario di lavoro non sia superiore al 50 per cento di quello previsto per l’analogo personale a tempo pieno, previa autorizzazione. Pertanto, conclude la Corte, nel caso di specie, l’insegnante supplente avrebbe dovuto previamente rinunciare al tempo pieno in ambito pubblico e, successivamente, richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività extraistituzionale.
, 2022-12-10 07:55:00, Con atto di citazione, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio una docente supplente presso vari istituti scolastici in relazione allo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata reputata incompatibile. Si pronuncia con Sent 97/2022 la Corte dei Conti per la Liguria di cui riportiamo alcuni passaggi significativi.
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