Contratto CCNL 2019/21, docenti hanno diritto a 5 giorni di permesso. Quando non si devono chiedere

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Formazione in servizio: quando si devono chiedere i previsti giorni di permesso e quando non non vanno richiesti. Cosa dispone l’Ipotesi di CCNL 2019/22.

Ipotesi CCNL 2019/21

In data 14 luglio 2023 è stata sottoscritta l’Ipotesi di CCNL 2019/21 tra MIM e organizzazioni sindacali (eccetto la UIL scuola). Si attende adesso la firma definitiva, affinché l’Ipotesi diventi Contratto e le disposizioni in essa presenti diventino vigenti.

Formazione

L’articolo 36 dell’Ipotesi di Contratto è dedicato alla formazione del personale docente, definita come un diritto e allo stesso tempo un dovere del personale scolastico:

La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.

Formazione organizzata da amministrazione e scuola

Così leggiamo nell’articolo 36, comma 5, dell’Ipotesi di CCNL 2019/21:

Fatto salvo quanto previsto al comma 8, al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dell’orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

Dunque, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 36 (vedi di seguito):

  1. la formazione organizzata dall’amministrazione, a livello centrale o periferico, oppure dalle scuole si svolge di norma in orario di servizio e al di fuori dell’orario di insegnamento;
  2. il personale che partecipa alle suddette attività di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti (quindi non deve chiedere giorni di permesso);
  3. è previsto il rimborso delle spese di viaggio, nel caso in cui i corsi di formazione si svolgono fuori sede.

Riguardo al primo punto evidenziamo che, diversamente dal CCNL 2007, l’Ipotesi di CCNL 2019/21 ha precisato che i corsi di formazione in esame si svolgono durante l’orario di servizio (e al di fuori  dell’orario di insegnamento, quest’ultima disposizione già contenuta nel CCNL 2007). La predetta precisazione si armonizza con la disposizione di cui all’articolo 44 della medesima Ipotesi, laddove prevede che le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento (40 ore collegio docenti e informazione alle famiglie + 40 ore consigli di classe/interclasse/intersezione/GLO), non utilizzate a tal fine, sono destinate alle attività di formazione dei docenti che la scuola programma nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Formazione organizzata da altri soggetti

L’Ipotesi di CCNL 2019/21, come anche il CCNL 2007, prevede che:

  • il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni, nel corso dell’anno scolastico, per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi, vigente nei diversi gradi di istruzione (non si fa distinzione tra docenti di ruolo e non, per cui ne hanno diritto entrambi);
  • ai 5 giorni ha diritto anche il personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione; i 5 giorni da fruire come discente o come formatore non sono cumulabili, per cui si ha diritto complessivamente a 5 giorni.

Le attività di formazione, di cui sopra, non devono essere necessariamente organizzate dall’amministrazione scolastica,  ma anche da soggetti diversi.

Evidenziamo che l’Ipotesi di CCNL fa chiarezza in merito alla differenza tra la formazione organizzata dall’amministrazione scolastica, in relazione alla quale si è considerati in servizio a tutti gli effetti, e i 5 giorni di permesso spettanti, laddove recita (art. 36-comma 5, dedicato alle iniziative di formazione organizzate dall’amministrazione scolastica)  “Fatto salvo quanto previsto al comma 8 …“, dicitura non prevista nel CCNL 2007 (il cui articolo dedicato è il 64). Nel citato comma 8 si impartiscono disposizioni in merito ai 5 giorni spettanti per iniziative di formazione. Conseguentemente, quel “Fatto salvo” chiarisce nettamente che i 5 giorni spettano per partecipare ad corsi di formazione di propria  iniziativa da parte del docente.

Conclusioni

In definitiva, se i docenti seguono corsi di formazione:

  • organizzati dall’amministrazione scolastica (al livello centrale o periferico) ovvero dalle istituzioni scolastiche, sono considerati in servizio a tutti gli effetti, per cui non devono chiedere giorni di permesso (i 5 giorni previsti);
  • di propria iniziativa (organizzati anche da soggetti diversi da quelli sopra indicati), sia come discenti che come formatori, hanno diritto a 5 giorni di permesso. Solo in tal caso i giorni vanno richiesti.

Ipotesi CCNI

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