Il decreto PA 2 diventa legge: la legge 112 del 10 agosto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto. Tra le novità derivanti dall’approvazione degli emendamenti al decreto il percorso di formazione iniziale rivolto ai docenti per ottenere l’abilitazione: gli insegnanti con tre anni di servizio potranno accedere al percorso da 30 CFU/CFA.
Il provvedimento prevede:
Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2″»
Pertanto, i docenti precari con almeno tre anni di servizio alle spalle nelle scuole statali o paritarie e i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario bis accedono al corso da 30 CFU per ottenere l’abilitazione, anziché seguire il percorso standard da 60 CFU.
I tre anni di servizio possono anche essere non continuativi. Almeno un anno deve essere stato svolto nella classe di concorso specifica per cui si consegue l’abilitazione.
La legge in Gazzetta Ufficiale
Nuovi percorsi di formazione 30, 36, 60 CFU
La pubblicazione del DPCM contenente le disposizioni per i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado è attesa a breve.
Il 2 agosto il Ministero dell’istruzione e del merito ha fatto sapere che il decreto è stato firmato.
Dal comunicato del Ministero sappiamo che il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.
Gli altri punti principali del DPCM:
– È previsto un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che definisce i percorsi di contenuto, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti.
– Tutti i nuovi percorsi si concluderanno con l’esame finale: una prova scritta e una lezione simulata, il cui superamento garantirà ai candidati il conseguimento della formazione professionalizzante delineata dagli standard minimi del docente abilitato, grazie alle modalità di svolgimento della prova e alla specifica composizione prevista per la commissione giudicatrice.
– I percorsi formativi saranno oggetto di una valutazione periodica “ex post” da parte dell’ANVUR che, per assicurare omogeneità della qualità dell’offerta formativa da parte delle università, terrà conto del “tasso di successo” dei nuovi abilitati alle procedure di reclutamento per la scuola
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