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Covid, da obbligo vaccinale alle mascherine, cosa cambia per la scuola. Decreto Riaperture in Gazzetta Ufficiale. TESTO [PDF]

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge “Riaperture” con tutte le indicazioni in merito all’allentamento delle misure. Il provvedimento entra in vigore da venerdì 25 marzo.

Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. 

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

Obbligo vaccinale

L’obbligo vaccinale per le categorie obbligate (sanità), per le categorie di lavoratori pubblici esposte al rischio contagio (scuola, università, difesa, ecc) e per gli over 50 resta in vigore fino al 15 giugno 2022.

Obbligo vaccinale docenti e Ata, rimane in vigore fino al 15 giugno 2022. L’inadempiente utilizzato per attività di supporto alle scuole. DECRETO RIAPERTURE [PDF]

Per il personale scolastico l’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

I dirigenti scolastici provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.

Per il personale sanitario e delle RSA l’obbligo vaccinale è esteso al 31 dicembre 2022.

Scuola

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico fatto in casa con apposito kit. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o fatto in casa con apposito kit (in questo caso è autocertificato).

Isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. Per essere riammessi in classe occorre un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Altre misure di carattere generale

  1. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  2. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che

    le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  3. resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
  4. Ritornano le gite, cioè la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Il decreto stabilisce anche:

  • Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
  • Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni

, 2022-03-24 22:57:00, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge “Riaperture” con tutte le indicazioni in merito all’allentamento delle misure. Il provvedimento entra in vigore da venerdì 25 marzo.
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