Il decreto che introduce nuove regole per il contenimento del Covid, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le cui regole entrano in vigore dal primo aprile, cambia anche le norme per chi risulta positivo e per i suoi contatti stretti.
In particolare prevede il superamento dei sette giorni di quarantena. Così come segnala il Corriere della Sera, però, nelle ultime ore, il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di riconfermare i sette giorni di isolamento.
Cosa prevede la circolare
Secondo la circolare queste sono le regole:
• “Per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”.
• “Per i vaccinati con 3° dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”.
• Se si è sintomatici “il test finale dovrà essere eseguito dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. In caso di esito positivo del primo tampone di guarigione, può essere prenotato un ulteriore tampone a distanza di 7 giorni”. Si può uscire dall’isolamento dopo 21 giorni senza tampone se nell’ultima settimana non ci sono stati sintomi.
Restano invariate le regole sulla quarantena dei positivi e dei contatti stretti. Gli obblighi relativi all’isolamento sono quelli della circolare emessa il 4 febbraio 2022 firmata dal direttore generale della prevenzione Giovanni Rezza.
Cosa prevede il decreto
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede per i positivi “la cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati”.
Dunque non c’è più l’obbligo di attendere i 7 giorni (o 10 giorni per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni), è sufficiente un tampone negativo, e infatti è specificato che “la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento”.
Per i “contatti stretti”, anche conviventi “è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto” e si deve “effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.
La situazione fino al 31 marzo
Fino al 31 marzo, invece, resta l’isolamento di 7 giorni per i vaccinati con terza dose o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e può ritenersi concluso solo a seguito dell’esito negativo del tampone di fine isolamento. Per i non vaccinati e coloro che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti da oltre 120 giorni rimane l’isolamento di 10 giorni. Nel caso di sintomi, il test finale anti-covid dovrà essere effettuato dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi.
Bisogna capire quali saranno le ripercussioni pure per il mondo della scuola. Intanto queste sono le disposizioni per l’ambito scolastico stabilite dal decreto Riaperture.
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
La didattica digitale integrata
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
, 2022-03-27 12:25:00, Il decreto che introduce nuove regole per il contenimento del Covid, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le cui regole entrano in vigore dal primo aprile, cambia anche le norme per chi risulta positivo e per i suoi contatti stretti.
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