Culpa in vigilando e responsabilità del docente e dei collaboratori: alcune info utili

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I fondamenti giuridici della “culpa in vigilando” sono descritti negli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile. Questi articoli stabiliscono la responsabilità dei precettori e degli insegnanti per i danni causati dai loro allievi o apprendisti durante il periodo in cui sono sotto la loro sorveglianza.

In caso di danno causato da una persona incapace di intendere e di volere, la responsabilità ricade su chi è tenuto a sorvegliare tale persona, a meno che non si possa dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

Così come abbiamo chiarito in un precedente articolo, la sentenza della Corte di Cassazione del 27 novembre 2018 ha chiarito ancora una volta gli elementi importanti per i giudici in caso di presunta “culpa in vigilando”. Questi elementi sono la prevedibilità dell’evento e l’adozione di misure adeguate per evitare l’incidente. Il giudice dà poca importanza alla dinamica dell’incidente e concentra la sua attenzione sulla valutazione della prevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento.

In relazione alla responsabilità dei collaboratori scolastici, il contratto degli ATA prevede la custodia e la sorveglianza dei locali scolastici, inclusi i bagni, e la collaborazione con i docenti. Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di organizzare le attività dei collaboratori scolastici, che devono essere presenti in modo continuo e in grado di svolgere compiti diversi contemporaneamente. In caso di violazione di queste regole, il Dirigente Scolastico potrebbe essere considerato responsabile per una “culpa in organizzando”.

Infine, è importante considerare lo sviluppo intellettivo, fisico e psicologico del minore per valutare la sua capacità di intendere e di volere. La giovane età non è sinonimo automatico di incapacità di intendere e di volere. Il giudice deve considerare diversi fattori per stabilire la capacità del minore di rendersi conto dell’illeicità della sua azione e di autodeterminarsi.

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