La Sezione quarta bis del TAR Lazio, con sentenza 19084 del 17 ottobre 2023, pubblicata il 18 dicembre scorso, ha respinto il ricorso di una docente a cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva negato la validità del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Romania.
La sentenza del TAR riconosce fondato il diniego ministeriale, aprendo per la prima volta una prospettiva di non validità dei titoli conseguiti all’estero per un loro utilizzo in Italia.
La sentenza potrebbe, pertanto, segnare una svolta significativa nella annosa questione dei titoli di sostegno conseguiti all’estero con una certa facilità.
Con provvedimento n. 261 del 24.02.2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito respingeva la richiesta presentata da una docente, ai sensi della direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, per il riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania presso l’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 25 giugno2018.
Il Ministero aveva comparato il corso seguito in Romania e il percorso formativo previsto in Italia dal DM 30-9- 2011 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ravvisando incolmabili differenze tra i due percorsi, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
Il MIM concludeva tale confronto, affermando che dalle “verifiche eseguite è emerso che le conoscenze complessivamente possedute dall’istante, risultanti dal complesso di diplomi e di attestazioni da esso posseduti, nonché dal complesso di esperienza professionale maturata sia in Italia che in Romania, non soddisfano, nemmeno parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul SOSTEGNO”.
L’interessata aveva impugnato il diniego ministeriale con una serie di motivazioni, compresa la mancata attivazione delle eventuali misure compensative (partecipazione ad attività formative in Italia) che avrebbero consentito di perfezionare il riconoscimento del titolo conseguito all’estero.
Il TAR respingeva il ricorso, considerando il comportamento del Ministero conforme a quanto sentenziato dal Consiglio di Stato laddove aveva disposto che il Ministero stesso doveva procedere ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla “professione regolamentata” di insegnante.
Il TAR ha, pertanto, riconosciuto che Il Ministero è giunto alla decisione finale di negare il riconoscimento solo dopo aver effettuato la suddetta comparazione, all’esito della quale ha riscontrato incolmabili differenze sotto vari profili tra la formazione sul sostegno conseguita all’estero e quella prevista dalla normativa italiana per l’accesso all’insegnamento in qualità di insegnante specializzato sul sostegno.
Ulteriori carenze – ha rilevato la sentenza del TAR – sono state riscontrate in ordine allo svolgimento di attività di laboratorio, nonché del tirocinio, data l’assenza di evidenze circa finalità, durata, luoghi, tempi e modalità attuative.
La camera di consiglio della Sezione quarta bis ha concluso rigettando il ricorso e confermando la piena legittimità della decisione ministeriale che, conformandosi alla disposizione del Consiglio di Stato, aveva comparato i due percorsi formativi negando validità in Italia a quello attivato in Romania per il conseguimento della specializzazione per il sostegno.
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