Il governo, nelle scorse settimane, ha approvato il decreto-legge Riaperture del 24 marzo 2022 a tema Covid con una sorta di roadmap per tornare in modo graduale a una situazione di normalità. Dal 1° maggio cadono la maggior parte delle restrizioni ma per la scuola non cambia in realtà molto. Vediamo nel dettaglio le regole anti-covid da mantenere fino alla fine dell’anno scolastico.
Mascherine a scuola
Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. Il dispositivo va indossato anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata invece durante le attività sportive.
N.B. Per i bambini di 6 anni che frequentano la scuola di infanzia è stato approvato un emendamento Stop mascherina in classe per i bimbi di 6 anni di scuola dell’infanzia: approvato emendamento al decreto riaperture
In particolare, sul mantenimento delle mascherine in classe così si sono espressi i Ministri Bianchi e Speranza
In conseguenza del DL 24 marzo 2022 il Ministero ha modificato e aggiornato il Piano Scuola per l’anno scolastico 2021/22. Questo dunque rimane ancora in vigore, e la data del 1 maggio non segna nessuno spartiacque da questo punto di vista.
Distanziamento
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.
Viaggi di istruzione e le gite scolastiche
Torna la possibilità per le scuole di svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
Non si entra a scuola con una temperatura corporea superiore a 37,5°
Resta fino al termine dell’anno scolastico il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
Somministrazione dei pasti
Fino alla conclusione dell’anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale
Cura degli ambienti
Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguitare a garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.
Educazione fisica e palestre
Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto.
In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell’anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l’adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.
Disabilità e inclusione scolastica
Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Deve ritenersi confermata anche la previsione dell’articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, “ sia consentito loro “… di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.
Gestione dei casi di positività
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
La didattica digitale integrata
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Riunioni organi collegiali
Nessuna proroga nel decreto riaperture per quanto riguarda le riunioni a distanza degli organi collegiali. Il 31 marzo è cessato infatti lo stato di emergenza e le riunioni tornano a essere in presenza.
Tuttavia, i collegi docenti si sono comunque organizzati con regolamenti che permetteranno di ricorrere, in alcune circostanze, allo svolgimento delle riunioni on line.
Dunque in virtù dell’autonomia scolastica è possibile proseguire, se stabilito dalla singola scuola, con le attività a distanza delle riunioni degli organi collegiali.
Obbligo vaccinale per il personale scolastico
Obbligo vaccinale riguarda anche la dose di richiamo
L’obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane fino al 15 giugno 2022. Ecco continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, nei termini del piano vaccinale individuale.
La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.
Sanzione di 100 euro per gli inadempienti all’obbligo
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).
Chi è escluso dall’obbligo vaccinale
Secondo quanto segnala la nota ministeriale dedicata, l’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Svolgimento della prestazione lavorativa
Unicamente al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica”.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono cessati gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo ma il personale è stato adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, è stato sostituito da un docente con incarico a tempo determinato.
Le mansioni del personale scolastico non vaccinato
Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.
Il personale docente ed educativo che si trova in questa situazione svolge pertanto una prestazione lavorativa pari a 36 ore settimanali.
Green pass base
Dal 1° maggio i genitori e tutti gli esterni alle istituzioni scolastiche potranno accedere a scuola senza esibire il certificato verde, previsto fino al 30 aprile.
, 2022-05-01 07:50:00, Il governo, nelle scorse settimane, ha approvato il decreto-legge Riaperture del 24 marzo 2022 a tema Covid con una sorta di roadmap per tornare in modo graduale a una situazione di normalità. Dal 1° maggio cadono la maggior parte delle restrizioni ma per la scuola non cambia in realtà molto. Vediamo nel dettaglio le regole anti-covid da mantenere fino alla fine dell’anno scolastico.
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