Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020: Proroga dello stato di emergenza

Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020: Proroga dello stato di emergenza

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Con il DPCM 7 ottobre 2020 viene, innanzitutto, prorogato lo stato di emergenza a seguito del rischio sanitario connesso alla possibile insorgenza di patologie derivanti da COVID-19

Obbligo di mascherina

Il Decreto Legge 125 introduce, inoltre, l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie con possibilità di prevederne l’obbligatorietà non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (come già previsto in passato) ma, e più in generale, nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.
Le eccezioni previste a tali obblighi, sia per i luoghi chiusi che per quelli all’aperto, riguardano le situazioni in cui sia per le caratteristiche del luogo che per le circostanze di fatto venga garantita la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi in osservanza delle disposizioni contenute nei vari protocolli e nelle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche e produttive.
Sono esclusi dall’obbligo, per espressa previsione di legge:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • coloro che stanno praticando attività sportiva;
  • coloro che sono affetti da patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.
    Il Ministero dell’Istruzione, con nota 1813 dell’8 ottobre 2020, nel riconfermare le disposizioni previste nel “Protocollo di sicurezza 0-6”, nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” e nel D.M. nr.39 del 26 giugno 2020 precisa che:
  • nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (alunni seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (cd “rima buccale” ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (esempio canto);
  • nella scuola secondaria, in considerazione di una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedonola possibilità di aerosolizzazione e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definito dall’autorità sanitaria.

Disposizioni regionali

Il Decreto Legge 125, infine, disciplina anche la possibilità riconosciuta alle Regioni di intervenire introducendo misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Viene previsto, infatti, che le Regioni possano introdurre, nei limiti delle proprie competenze e nei limiti di quanto stabilito dal precedente D.L.33/2020, misure maggiormente restrittive, ovvero, previa intesa con il Ministro della Salute e nei soli casi previsti da vari DPCM, anche ampliative.

Fonte dell’articolo: CISL Scuola

Pietro Guerra

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