Disco verde alla Camera per il decreto PA. Il via libera è arrivato mediante un voto di fiducia. Con una maggioranza di 203 voti a favore, la proposta legislativa ha ottenuto l’ok necessario per procedere ulteriormente nel processo legislativo.
Immessi in ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria nell’a.s. 2022/23
Per l’anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell’infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni sull’anno di prova di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 59/17.
(art. 5 comma 20 lettera b)
Dirigenti scolastici
Mobilità
Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall’attuazione del di tale disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l’immissione in ruolo nella medesima regione medesima.
Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari di tali provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell’ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione».
(art. 5 comma 20-bis)
Reintegrazione personale che ha partecipato con riserva al corso intensivo legge 107/15
I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell’articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 107/15, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024, a condizione che
- abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova
- abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 44/23, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.
(art. 5 comma 20-ter)
Comandi e distacchi docenti e dirigenti scolastici
A decorrere dall’a.s. 2023/24 possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso
- enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al DPR 309/90
- associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica
Riguardo al punto a) possono concorrere all’assegnazione unicamente i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio previsti dall’art. 105 comma 5 del citato DPR 309/90. Tale norma prevede che l’amministrazione scolastica, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all’albo regionale o provinciale previsto dall’art. 116 del DPR.
(art. 5 comma 21-bis)
ITS
Sono temporaneamente accreditate fino a dicembre 2023 le fondazioni ITS per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023 (in precedenza 31 marzo 2023).
Per il 2023 le risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore (pari a circa 48 milioni di euro) possono essere utilizzate anche per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.
(art. 5 comma 21-ter)
Gli altri provvedimenti previsti nel testo originario
Vincolo triennale mobilità per i docenti neoassunti in ruolo a.s. 2022/23
Il vincolo di permanenza triennale nella medesima istituzione scolastica, stabilito dal decreto Legge n. 36 a partire dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, verrà applicato a partire dalle immissioni in ruolo effettuate per l’anno scolastico 2023/2024.
Contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo da prima fascia GPS sostegno a.s 2023/24
Per l’anno scolastico 2023/24, una volta completata la fase ordinaria delle assunzioni in ruolo relative ai posti di sostegno (il 50% dei posti disponibili assegnato alle GaE e l’altro 50% alle graduatorie dei concorsi), si procederà all’assegnazione dei posti ancora vacanti esaminando la prima fascia delle GPS sostegno e, se necessario, gli elenchi aggiuntivi che verranno formati entro il 30 giugno. L’assegnazione avverrà nella provincia di inclusione, con un contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato (la stessa procedura già attuata per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23).
Durante il contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno un percorso annuale di formazione e prova. In caso di valutazione positiva delle prove, il docente verrà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nell’anno scolastico 2024/25, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato presso la stessa istituzione scolastica in cui ha prestato servizio a tempo determinato.
A tali docenti verrà applicato il vincolo triennale sulla mobilità a partire dall’anno scolastico 2023/24, fatta eccezione per situazioni di soprannumero o esubero.
“Call veloce” Gps prima fascia sostegno
I posti di sostegno rimasti vacanti in seguito alla procedura straordinaria di scorrimento delle GPS sostegno di prima fascia ed elenchi aggiuntivi, possono essere assegnati a candidati inseriti nelle GPS di prima fascia sostegno ed elenchi aggiuntivi di altre province, mediante la “call veloce”.
Docenti inseriti con riserva nelle GPS con titolo estero
Per l’anno scolastico 2023/24, gli 11.000 insegnanti abilitati o specializzati nel sostegno all’estero e inseriti con riserva nelle GPS, avranno la possibilità di ottenere incarichi di supplenza con clausola risolutiva espressa, posizionandosi in coda alla prima fascia, incluso gli elenchi aggiuntivi. Tuttavia, rimarranno esclusi dai contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo dalle GPS di prima fascia sostegno almeno fino all’anno scolastico successivo allo scioglimento della riserva.
Per accelerare le attività legate alla valutazione dei titoli esteri, il Ministero si avvale del Centro di informazione per gli anni 2023, 2024 e 2025.
Accesso al TFA sostegno senza sostenere le prove di accesso
Fino al 31 dicembre 2024, gli aspiranti che abbiano svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque anni e che possiedano un titolo di studio idoneo all’insegnamento, accederanno ai percorsi di specializzazione sul sostegno senza sostenere la prova preselettiva. Pertanto, rispetto a quanto previsto dal Decreto-Legge n. 36/2022, è stata eliminata l’esigenza di possedere l’abilitazione all’insegnamento.
Cancellazione dalle graduatorie dopo aver superato l’anno di prova
Il comma 3 bis dell’articolo 399 del Testo Unico 297/94 è stato abrogato.
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