Decreto PNRR, dalle equipe formative territoriali alla scuola di alta formazione. Provvedimento definitivo [scarica PDF]

Decreto PNRR, dalle equipe formative territoriali alla scuola di alta formazione. Provvedimento definitivo [scarica PDF]

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Il 20 aprile 2023 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato il decreto legge 13 del 24 febbraio 2023. Il decreto prevede una complessiva rivisitazione del sistema di governance dell’intero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Previste anche misure per la scuola.

Ecco una sintesi dei provvedimenti

a cura della Flc Cgil

Equipe Formative Territoriali

Confermate anche per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 le équipe formative territoriali individuate dal Ministero dell’istruzione e costituite da

  • 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale
  • 100 docenti da porre in esonero dall’esercizio delle attività didattiche.

Le attuali équipe formative territoriali, in scadenza nell’a.s. 2022/23, sono costituite da 20 docenti in presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale e 200 docenti in semi esonero dall’esercizio delle attività didattiche.

Le “nuove” équipe devono

  • garantire azioni di supporto e diffusione del Piano nazionale per la scuola digitale
  • promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative
  • potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole.

Le attività delle equipe territoriali e del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR sono coordinate dall’Unità di Missione del PNRR del Ministero dell’Istruzione.

Per la copertura degli oneri derivanti dai comandi e dagli esoneri dei componenti dell’equipe, pari a euro 1.517.098,00 per il 2023, euro 3.792.744,00 per il 2024 e di euro 2.275.647,00 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Piano Nazionale Scuola digitale.

(art. 23)

Edilizia scolastica e PNRR

Ribassi d’asta

Gli Enti locali possono utilizzare le economie di gara derivanti dai ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica anche per i “progetti in essere” e non solo per i “nuovi” progetti PNRR. Infatti per tali interventi l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta non è stato previsto dalla normativa vigente. L’intervento normativo è finalizzato a rimediare al fenomeno dell’aumento del costo dei materiali.

(art. 24 comma 1)

Supporto specialistico

I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, a cui sono stati assegnati in tema di edilizia scolastica poteri derogatori al codice degli appalti, in analogia a quanto previsto per i commissari straordinari, possono avvalersi di altre strutture pubbliche, centrali e locali, per ricevere supporto specialistico anche per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione. Gli oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

(art. 24 comma 2)

Deroghe al codice degli appalti

Previste ulteriori norme di semplificazione e accelerazione in tema di edilizia scolastica

  • estesa la possibilità di operare come commissari straordinari per gli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR (già prevista fino al 31 dicembre 2026 per Sindaci e Presidenti di Provincia e di Città Metropolitana) anche ai soggetti attuatori degli interventi, alle stazioni appaltanti (se diverse dai soggetti attuatori), alle centrali di committenza e ai contraenti generali. Tali soggetti applicano le deroghe al codice degli appalti già previsti dall’art. 7-ter del Decreto legge 22/20 e relativi a
    • acquisti e programmazione dei lavori pubblici,
    • procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori,
    • stipula del contratto,
    • controlli sugli atti dell’affidamento,
    • aggregazioni e centralizzazione delle committenze,
    • commissioni giudicatrici,
    • albo delle commissioni aggiudicatrici,
    • criteri di aggiudicazione dell’appalto
    • redazione del decreto sullo stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica
  • sempre nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali, in deroga alle norme vigenti, possono procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. L’affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi fondamentali per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione
  • le deroghe sopra indicate si applicano anche agli accordi-quadro per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori stipulati da Invitalia, e anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.

(art. 24 commi 3 e 4)

Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici

Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso all’investimento del PNRR denominato “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” (Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1) e garantire la continuità didattica e il diritto allo studio, è autorizzata la spesa 4 milioni di euro per l’anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio temporaneo di strutture modulari ad uso scolastico. Come è noto l’investimento prevede la costruzione di 195 istituzioni scolastiche con relativa sostituzione di edifici scolastici obsoleti.

L’intervento è finanziato con le risorse per le spese di locazione a carico dello Stato dei Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica

(art. 24 comma 5)

Previste modifiche in merito al concorso di progettazione dall’art. 24 del Decreto Legge 152/21. In particolare ai vincitori del concorso gli enti locali affidano i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. A tal fine i vincitori devono di dimostrare di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale, economico- finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. In ogni caso i vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall’incarico

(art. 24 comma 6)

Scuola di alta formazione per l’istruzione

Nuovamente modificate le norme relative agli aspetti procedurali e alla tempistica per la nomina del direttore generale della Scuola di alta formazione dell’istruzione istituita dal decreto legge 36/22. In particolare

  • l’incarico di direttore generale è disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione
  • ampliata la platea dei possibili partecipanti alla procedura di interpello consentendo la presentazione dell’istanza non solo ai dirigenti di prima fascia del Ministero e a professionalità esterne all’Amministrazione con qualificata esperienza ma anche ai dirigenti di seconda fascia del Ministero e ai dirigenti di altre amministrazioni
  • nel caso di nomina di un dirigente di seconda fascia si applica la norma secondo cui tali dirigenti transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

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