Uscite le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate relative alle nuove CU in riferimento al trattamento integrativo.
Modifica ufficializzata per quanto concerne il trattamento integrativo per i lavoratori. Nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate relative alle nuove Certificazioni Uniche 2022, ecco che escono fuori le novità che riguardano il trattamento integrativo.
Novità inevitabili visto che dallo scorso primo gennaio può dirsi superato definitivamente il bonus Renzi. Ma ciò che è cambiato e pure il meccanismo di salvaguardia per gli incapienti, introdotto con il passaggio dal bonus Renzi al Bonus Irpef (il cosiddetto trattamento integrativo).
Non sono poche le novità che sono state introdotte con le nuone Certificazioni Uniche 2022, relative all’anno di imposta 2021.
Si tratta del primo anno in cui è stato operativo al 100% il bonus Irpef o trattamento integrativo che dir si voglia.
Infatti, nel 2020 ci fu un doppio bonus Irpef. Il primo valevole per 6 mesi, da gennaio 2020 a giugno 2020 e il secondo dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Una fase transitoria tra bonus Renzi da 80 euro al mese, e trattamento integrativo da 100 euro al mese. Nel 2021 è stato stabilizzato quest’ultimo. Il trattamento integrativo lo scorso hanno ha avuto validità da gennaio a dicembre.
Il trattamento integrativo da 1.200 euro nella nuova Certificazione Unica di fatto incide e non poco proprio nella CU che entro il 16 aprile verrà consegnata a tutti i lavoratori da parte dei datori di lavoro.
Cambiano gli importi (da 1.080 a 1.200 euro come massimo erogabile), ma variano pure le somme non spettanti, le modalità di recupero e le opzioni a rate o in soluzione unica.
Per l’anno 2021 il benefit del trattamento integrativo ha riguardato i titolari di reddito da lavoro dipendente o redditi assimilati fino a 28.000 euro che hanno potuto percepire tutti i 1.200 euro spettanti.
Per chi invece ha avuto le stesse tipologie di redditi da 28.001 a 40.000 euro, importo del bonus Irpef ridotto fino al suo azzeramento per redditi a partire da 40.001.
Deve essere il datore di lavoro a inserire i dati del trattamento integrativo nella Certificazione Unica 2022.Il datore di lavoro può inserire il Codice 1 se lo ha erogato, in tutto o in parte al lavoratore nel corso del 2021.
Con il Codice 2 invece va inserito il trattamento integrativo che il datore di lavoro, pur riconoscendolo, non lo ha pagato. Naturalmente se nel 2021 un dipendente ha avuto più rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve tenere conto del trattamento integrativo erogato o riconosciuto dagli altri datori di lavoro.
Viene previsto il caso di trattamento integrativo percepito ma non spettante che se superiore a 60 euro può essere richiesto in restituzione anche a rate e fino a 8 rate.
Va ricordato infine il caso degli incapienti. Nella nuova CU sparisce la salvaguardia che invece fece capolino nella CU 2021, probabilmente per questioni di pandemia. Infatti nel 2020 fu inserita la clausola che bloccava la restituzione delle somme percepite come bonus Irpef per i lavoratori incapienti a seguito dei lunghi periodi di cassa integrazione straordinaria per l’emergenza epidemiologica.
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