Dichiarazioni sostitutive su questioni personale docenti, genitori e studenti: cosa cambia. Scarica dichiarazione sostitutiva ex art. 3

Dichiarazioni sostitutive su questioni personale docenti, genitori e studenti: cosa cambia. Scarica dichiarazione sostitutiva ex art. 3

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Dal 1° gennaio 2012, come più volte abbiamo ricordato nel nostro quotidiano, sono in vigore le nuove norme in materia di certificazioni, contenute nell’art. 15 della legge 183/11 (cosiddetta “legge di stabilità”), che stabiliscono un importante principio: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori dei pubblici servizi. i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (il riferimento è agli articoli del d.lgs. n. 445/2000 ed alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici”.

Cambiano le regole

In pratica, le scuole non possono più chiedere, né accettare dalle famiglie e dagli studenti, certificazioni rilasciate da una pubblica amministrazione. Devono invece chiedere di presentare dichiarazioni sostitutive conformi a quanto previsto dagli articoli citati: il che comporta, in pratica, oltre alla necessità di predisporre un’apposita modulistica, rendere facilmente accessibili e fruibili le norme relative alle dichiarazioni sostitutive, per consentire sia al personale interno che ai cittadini utenti una informazione rapida e completa. Il presente regolamento persegue questa finalità.

Definizione ed ambito di applicazione

La L. 15.05.1997, n. 127 e il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e le loro successive modifiche ed integrazioni, disciplinano la materia delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà utilizzabili, anch’esse, nelle scuole italiane. Per meglio comprendere a cosa ci riferiamo elenchiamo, qui a seguire, le principali definizioni utilizzate e alle quale fare riferimento:

  • dichiarazione sostitutiva di certificazione: è la dichiarazione resa dall’interessato per sostituire le certificazioni prodotte dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui al successivo art. 3;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: è la dichiarazione resa dall’interessato concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi, di cui al successivo art. 4;
  • certificato: è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
  • collegamenti informatici: sono i collegamenti tra banche-dati o tra sistemi complessi di gestione delle reti locali che consentono uno scambio di dati attraverso trasmissioni in rete o mediante digitalizzazione delle informazioni;
  • collegamento per via telematica: è l’inoltro di un documento mediante l’utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione, non ricomprese tra quelle informatiche;
  • controllo: è l’attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.

Un regolamento in uso alle scuole

Che sia vitale la regolamentazione lo abbiamo attestato con la scelta di dedicarci ad essi in questi ultimi mesi e di farlo con supporto di strepitosi strumenti pensati e redatti dalle scuole brillanti del nostro territorio. Come quello, ad esempio, dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli (Ud) diretto, magistralmente, dal dirigente scolastico dr.ssa Carla Cozzi che possiamo considerare, vista la mole di documentazione realizzata a supporto dell’utenza e dei dipendenti della sua scuola, una vera manager del pubblico impiego. Le disposizioni contenute nel puntuale regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli (Ud) riguardano la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono.

A chi si applicano le disposizioni normative e regolamentari

Le disposizioni si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini dei paesi extracomunitari, anche se non residenti, in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati ed ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni ed agli enti, alle associazioni ed ai comitati aventi sede legale in Italia od in uno dei Paesi dell’Unione europea. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi previsti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei casi previsti dalla normativa, gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

DICHIARAZIONE EX art.-3

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