Con ricorso la parte ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti nella parte in cui si determinava la cancellazione della stessa dalle GAE per non aver aggiornato nei termini fissati dalla normativa secondaria la propria posizione. Si pronuncia favorevolmente il TAR del Lazio con sentenza n°04998/2023 confermando sostanzialmente precedenti che oramai sono consolidati, eppure, nonostante ciò, si continuano a cancellare i docenti che non effettuano l’aggiornamento.
Si confermano i precedenti : no al depennamento dalle GAE di chi non ha aggiornato i titoli
Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017).
È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l’art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l’interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all’atto della cancellazione». Dunque l’interpretazione più favorevole della norma vuole come illegittimo l’atto di cancellazione della docente che non ha aggiornato la propria posizione nella GAE, malgrado ciò, e sentenze oramai consolidate, si persevera in tali indirizzi che vengono puntualmente respinti dei tribunali.
Nel medesimo senso, osserva il TAR, si è espressa con costanza la giurisprudenza amministrativa anche di recente (Cons. Stato 9661/2022).
Le norme di riferimento
L’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) dispone che l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti.
Il suddetto doppio binario è regolato dagli artt. 400 e 401.
L’art. 401, che interessa in questa sede, disciplina le graduatorie permanenti, prevedendo che «le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate in graduatorie permanenti da utilizzare per le suddette assunzioni in ruolo».
L’art. 400 disciplina i «Concorsi per titoli ed esami».
L’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) ha previsto che le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (G.A.E.).
L’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ha disposto che: i) «dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca»; ii) «la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi»; iii) «a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione».
La differenza tra nuovo inserimento e aggiornamento
Alla luce del riportato quadro normativo, concludono i giudici, si è correttamente affermato che «la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta g.a.e., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un’occupazione, ancorché precaria». Pertanto la cancellazione dalle graduatorie nelle quali si è inseriti, a causa di un mancato aggiornamento dalle stesse, non può comportare la cancellazione, poiché non si tratta di primo inserimento, ma di aggiornamento di chi già inserito.
, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/dimentica-di-aggiornare-le-graduatorie-e-viene-depennato-ricorre-al-tar-ecco-cosa-hanno-detto-i-giudici/, Diventare Insegnanti,graduatorie ad esaurimento, https://www.orizzontescuola.it/feed/, Avv. Marco Barone,