Una soluzione per presentare dimissioni in tempi brevi se si viene convocati per una supplenza.
Per chi vuole intraprendere la professione di insegnante nella scuola pubblica ma ha già un lavoro nel settore privato si pone un dilemma riguardante le dimissioni per accettare il contratto nel comparto scuola. Rispondiamo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Buongiorno,
Sono iscritta in graduatoria per le supplenze ma nel frattempo ho un contratto indeterminato nel settore privato.
Qualora dovessi essere convocata le tempistiche di presentazione in sede per la presa in servizio sono ovviamente brevi, ma come sapete le dimissioni dal settore privato possono essere date solo l’1 ed il 15 del mese, per tutti i contratti indeterminati.
Come ci si muove in quel caso.
Attendo un gentile riscontro.
Dimissioni senza preavviso
Nel settore privato il dipendente che si dimette, deve al datore di lavoro un periodo di preavviso che varia sulla base dell’anzianità di servizio e del settore in cui si lavora. Si può concordare, in ogni caso, con il datore di lavoro il non rispetto del periodo di preavviso parziale o totale, ma deve esserci accordo tra le parti in questo caso. Questo non vieta al dipendente di presentare dimissioni “in tronco”, ovvero senza il rispetto del periodo di preavviso. Questo comporta, per il lavoratore, una trattenuta sulla busta paga relativa all’ultimo mese di lavoro. Ovvero il datore di lavoro trattiene una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se avesse lavorato interamente il periodo di preavviso. Se il datore di lavoro, invece, si trova nella condizione di non avere bisogno del preavviso, potrebbe accettare la volontà del dipendente senza trattenere nessuna somma dall’ultima busta paga.
Presentando dimissioni senza preavviso il dipendente ha, quindi, una perdita economica. Ma si “libera” del precedente rapporto di lavoro che gli preclude l’accettazione di un contratto con la scuola. Questa sarebbe la soluzione, ma c’è anche un “ma”…
Il contratto con datore di lavoro del settore privato deve essere cessato al momento della presa di servizio, quindi bisogna essere abbastanza celeri nel presentare la proprie dimissioni senza preavviso. Con la presentazione online, in ogni caso, sul sito del Ministero del Lavoro, è questione di pochi minuti, ma è da considerare che le dimissioni, anche senza preavviso, hanno effetto dal giorno successivo e non dal giorno di presentazione delle stesse (giorno, quindi, in cui si è ancora in forza lavoro presso il settore privato). Le dimissioni, infatti, hanno effetto dal giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, che si presuppone essere quello in cui si presentano le dimissioni senza preavviso.
Non applicabili, quindi, in caso di supplenza breve che potrebbe avere convocazione anche per lo stesso giorno, caso che, penso, non la riguardi.
Con la convocazione online, però, che offre in ogni caso tempistiche abbastanza elastiche anche se sempre molto brevi, si dovrebbe avere tutto il tempo di avviare la procedura di dimissioni.
Per le supplenze, solitamente, dalla convocazione alla presa di servizio intercorrono 24 ore di tempo, entro le quali è possibile presentare le dimissioni senza preavviso.
La richiesta di differimento della presa di servizio
Un’altra soluzione potrebbe essere quella di richiedere il differimento della presa di servizio. Ma se su questo argomento ci sono approfondimenti completi solo per quanto riguarda l’assunzione a tempo indeterminato (vedasi ad es.
Nel caso di una supplenza di solito il differimento della presa di servizio deve fare riferimento a situazioni che non erano risolvibili in precedenza, ed essere fortemente oggettive. La richiesta deve opportunamente essere esplicitata e valutata dal Dirigente Scolastico, che potrebbe anche non concedere il differimento.
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, 2022-09-06 05:40:00, Una soluzione per presentare dimissioni in tempi brevi se si viene convocati per una supplenza.
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