Il Ministero dello Sport e dei giovani ha annunciato una svolta riguardante la possibilità per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di dedicarsi al lavoro sportivo. Lo sviluppo segue l’adozione del decreto legislativo del 29 agosto 2023, n. 120, che integra la Riforma dello Sport.
Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha firmato il decreto ministeriale che stabilisce i criteri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici interessati a lavorare nello sport a titolo oneroso. Il testo è stato adottato in accordo con Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i giovani, e dopo consultazioni con altri ministeri rilevanti.
Il decreto pone l’accento sull’assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi per i dipendenti pubblici che desiderano intraprendere questa attività. È fondamentale che l’attività sportiva autorizzata non comprometta l’efficienza del servizio pubblico né l’indipendenza del lavoratore. Per i dipendenti a tempo pieno, la prestazione sportiva non deve superare il 50% dell’orario lavorativo settimanale.
La disciplina non riguarda il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Corpi civili dello Stato, così come atleti e figure professionali delle Forze Armate e dei Corpi Armati non statali. Per queste categorie, sono in elaborazione linee guida specifiche.
La nuova disciplina prevede che qualora la prestazione svolta dai dipendenti della P.A. nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche assuma i caratteri del puro volontariato (attività svolta in modo personale, spontaneo e gratuito avendo a oggetto lo svolgimento diretto di attività sportive sia formative, didattiche, di preparazione degli atleti) ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, nulla cambia rispetto all’attuale situazione, compreso il mantenimento dell’onere di effettuare una comunicazione preventiva alla propria amministrazione di appartenenza circa le attività che si andranno a svolgere presso gli enti sportivi dilettantistici (così come già previsto ora dall’art. 90, comma 23 della L. 289/2002).
Tuttavia, a differenza della situazione precedente dove il dipendente della P.A. può percepire somme a titolo di indennità forfettaria e/o rimborso forfettario di spese fiscalmente esenti entro il limite annuo di 10mila euro, per effetto della Riforma sarà ammesso il solo riconoscimento delle spese documentate e/o di trasferta sostenute fuori dal comune di propria residenza.
In tutti gli altri casi, il riconoscimento di un compenso/rimborso forfettario in relazione alle attività svolte (sia come atleta che come collaboratore), per effetto della modifica dell’art. 67 del Tuir, andrà a qualificare il collaboratore sportivo dilettante come “lavoratore” da iscriversi in Gestione separata INPS (dovendo pagare i contributi previdenziali sulle somme eccedenti la soglia annua di 5mila euro), con l’obbligo aggiuntivo di richiedere preventivamente alla propria amministrazione una vera e propria autorizzazione al fine di attivare con l’ente sportivo dilettantistico un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di procedere con l’apertura della partita Iva.
In entrambi i casi (co.co.co. e P.Iva) atleti e collaboratori sportivi potranno godere di una quota di compenso non imponibile ai fini delle imposte sul reddito fino a limite annuo di 15mila euro.
Tuttavia, per effetto della nuova norma i pubblici dipendenti potranno ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 30, comma 2 del DPR 600/73.
Quindi, a partire dal 1° luglio 2023, qualsiasi pubblico dipendente che sia anche collaboratore sportivo dovrà porre particolare attenzione alla corretta qualificazione del proprio rapporto con l’associazione o società sportiva dilettantistica (“volontario” o “lavoratore sportivo”), pena importanti ripercussioni in relazione al proprio lavoro nella Pubblica amministrazione.
Superati i 30 giorni dalla presentazione della richiesta, qualora non interviene il rilascio dell’autorizzazione né il rigetto dell’istanza, si applica il principio del silenzio assenso ai dipendenti pubblici che intendono lavorare nello sport dilettantistico a titolo oneroso, intendendosi, quindi, la richiesta accettata.
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