Il dirigente scolastico può definire autonomamente la durata della prestazione giornaliera: lo dice l’Aran rispondendo al quesito “In che modo il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. d) del CCNL Area Istruzione e ricerca dell’8.07.2019, deve assicurare la propria presenza in servizio?”
Dal combinato disposto degli articoli 26 comma 4, lett. d) del CCNL Area Istruzione e ricerca dell’8.07.2019 e dell’art. 15 del CCNL per il personale dirigente dell’Area V dell’11.04.2006, il dirigente, in relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli.
In altri termini – spiega l’Aran -, il dirigente, salva l’ipotesi di ferie, permessi o altri istituti che giustifichino l’assenza dello stesso, deve garantire la sua presenza in servizio giornaliera, mentre può definire autonomamente la durata della prestazione giornaliera.