Diritti dei docenti e del personale Ata: permessi, riposo e assenze per infortunio

Diritti dei docenti e del personale Ata: permessi, riposo e assenze per infortunio

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L’appuntamento di oggi con la rubrica A domanda risponde, curata del nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara è dedicato al tema dei diritti dei docenti e del personale Ata

DOMANDA n. 1

Un docente impegnato a partecipare come formatore o esperto ad una iniziativa di formazione, ha diritto a fruire di un apposito permesso con esonero dal servizio?

RISPOSTA

Si, il docente ha diritto al permesso con esonero dal servizio. Ai sensi dell’art.64, comma 5, del CCNL scuola, gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Nel comma 7 del medesimo articolo è scritto che le stesse opportunità previste per il comma 5, vanno anche indirizzate ai docenti impegnati in iniziative di formazione come formatori o esperti.

DOMANDA n. 2

Quante ore continuative possono lavorare gli insegnanti e il personale Ata senza fare una pausa di riposo?

RISPOSTA

Per gli insegnanti non esiste una norma specifica che imponga il riposo dopo un certo numero di ore di lavoro o un limite massimo di lavoro giornaliero. Cosa diversa è per il personale ATA. Infatti dopo 6 ore continuative posso richiedere una pausa di 30 minuti e dopo 7 ore e 12 minuti, scatta l’obbligo di una pausa lunga almeno mezz’ora. Gli Ata possono svolgere un servizio giornaliero massimo di 9 ore

DOMANDA n. 3

Le assenze per infortunio sul lavoro sono calcolate ai fini del limite massimo del diritto di malattia per la conservazione del posto?

RISPOSTA

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a  completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni  altro  compenso  accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.

, 2022-11-09 12:30:00, L’appuntamento di oggi con la rubrica A domanda risponde, curata del nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara è dedicato al tema dei diritti dei docenti e del personale Ata DOMANDA n. 1 Un docente impegnato a partecipare come formatore o esperto ad una iniziativa di formazione, ha diritto a fruire di un apposito permesso con esonero dal servizio? RISPOSTA […]
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