Il docente soprannumerario ha precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità soltanto se rispetta le disposizioni contrattuali su come presentare domanda di mobilità
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente trasferita nel 2020-21 con scelta puntuale su scuola su posto di sostegno alle scuole medie. Per il 2021/22 sono risultata soprannumeraria e avendo prodotto domanda di trasferimento condizionato dal primo settembre 2022 sono stata assegnata ad altra scuola dello stesso comune. Per il 2023/24 chiederò rientro nella sede di titolarità per non perdere il diritto di precedenza e di continuità.
La mie domande sono 2:
1) avendo ottenuto il ruolo nella classe di concorso A-25 per sostegno AD00 posse esprimere come prima preferenza posto comune e come secondo opzione sostegno partecipando alle operazioni di mobilità per rientro nella scuola di titolarità poiché sovrannumeraria?
2)se produco domanda di mobilità volontaria e non ottengo il movimento, perdo comunque il diritto di precedenza?”
In seguito a contrazione nell’organico di un’istituzione scolastica, con relativo esubero, il docente in coda nella graduatoria interna di istituto viene dichiarato soprannumerario e invitato alla presentazione della domanda di trasferimento
Domanda di trasferimento per docente soprannumerario
Il docente soprannumerario può presentare domanda di trasferimento condizionata o volontaria
Domanda condizionata
Viene presentata dal docente soprannumerario che vuole rimanere nella scuola di titolarità e intende pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo. Per condizionare la domanda dovrà rispondere negativamente al quesito riportato nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento.
In caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenta domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.
Se nella domanda condizionata vengono espresse anche preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
Il diritto di precedenza per il rientro si applica per un ottennio se il docente presenta ogni anno domanda condizionata inserendo la scuola di precedente titolarità come prima preferenza
Domanda volontaria
Viene presentata dal docente in soprannumero che non vuole rimanere nella scuola di titolarità e intende partecipare comunque al movimento a domanda. In questo caso deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda e può esprimere qualunque tipo di preferenza. Con la domanda volontaria il docente perde sia il diritto di precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità che tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola, punteggio che, invece, si conserva per un ottennio con la domanda condizionata
Conclusioni
La nostra lettrice potrà, quindi, presentare domanda condizionata per il prossimo anno scoastico 2023/24 , ma la precedenza per il rientro nella scuola potrà farla valere soltanto per la tipologia di posto in cui è titolare come docente soprannumeraria. Avrà, quindi, diritto di precedenza per il rientro nella scuola soltanto per il sostegno e non per posto comune.
Potrà partecipare alla mobilità per posto comune soltanto come mobilità volontaria e, in tal caso, non avendo condizionato la domanda, perderà il diritto di precedenza per il rientro nella scuola e il punteggio di continuità maturato. Ciò si verifica anche se non si ottiene il movimento volontario richiesto.
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.
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