Diritto e sicurezza nei luoghi di lavoro come materia alla scuola secondaria. Fratelli dItalia ripresenta disegno di legge [TESTO]

Diritto e sicurezza nei luoghi di lavoro come materia alla scuola secondaria. Fratelli dItalia ripresenta disegno di legge [TESTO]

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Il dibattito sull’alternanza scuola-lavoro è tra i temi più caldi del momento. La maggioranza di governo, intanto, studia dei possibili accorgimenti.

C’è da segnalare, tra le altre cose, la riproposizione, da parte di Fratelli d’Italia, di un disegno di legge già presentato nella scorsa legislatura che porterebbe all’introduzione dell’insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si legge nel testo che presenta la proposta di legge: “Per assicurare che i futuri lavoratori e datori di lavoro siano consapevoli dei princìpi e delle regole che governano l’attività lavorativa, la presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate a introdurre l’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far acquisire le conoscenze dei capisaldi dell’ordinamento e delle principali normative che riguardano il lavoro. Si prevede uno specifico approfondimento in tema di sicurezza del lavoro, affinché sin dalla scuola si venga edotti delle regole introdotte in attuazione del diritto del lavoratore ad avere un lavoro sicuro a tutela della propria salute, con l’obiettivo di fornire ogni elemento utile alla prevenzione e alla gestione integrata dei rischi professionali”.

Non solo: “Si prevede l’introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono prevedere nel curricolo di istituto l’insegnamento della disciplina del lavoro, del rapporto di lavoro e della sicurezza dei luoghi in cui si svolge la prestazione lavorativa. A tale insegnamento va dedicato un minimo di 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti”.

All’articolo 4 si prevedono iniziative sulla formazione e sull’aggiornamento dei docenti referenti per l’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Introduzione dell’insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La presente legge persegue la finalità di garantire la conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore affinché siano responsabili e attivi nel garantire il rispetto delle regole connesse a tale status.

2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per promuovere la diffusione della cultura del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare agli studenti la conoscenza specifica dei princìpi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro e di promuovere il riconoscimento sostanziale dei diritti dei lavoratori, favorendo lo sviluppo della personalità umana e una vita dignitosa nell’ambito delle relazioni familiari e sociali.

Art. 2. (Introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 1. Nelle scuole secondarie di secondo grado è introdotto l’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di far acquisire le conoscenze dei diritti costituzionali e delle principali nor- mative che regolano il lavoro, anche con particolare riferimento al diritto del lavoratore ad avere un lavoro sicuro sotto i profili della salute, dell’igiene e del benessere nell’ambiente di lavoro, nella prospettiva della prevenzione e della gestione integrata dei rischi professionali.

2. Le scuole di cui al comma 1 introducono nel curricolo di istituto l’insegnamento di cui al medesimo comma 1, anche individuando, per ciascun anno di corso, il relativo orario, che non può essere inferiore a 33 ore annuali, da svolgere nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario le scuole possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.

3. L’insegnamento di cui al comma 1 è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.

Art. 3. (Linee guida dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi del lavoro) 1. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce le linee guida dell’insegnamento di cui all’articolo 1.

Art. 4. (Formazione e aggiornamento del personale docente)

1. Il Ministro dell’istruzione, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento dei docenti cui è affidato l’insegnamento di cui all’articolo 1 e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

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