Un collaboratore scolastico con incarichi annuali dimentica di dichiarare di aver patteggiato e viene dichiarato decaduto. Il diritto all’inserimento in graduatoria si discute in Tribunale, non al TAR, lo ha chiarito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (n. 28396 dell’11 ottobre 2023).
L’omessa dichiarazione di aver patteggiato una pena
Un uomo dall’a.s. 2008/2009 era iscritto nella graduatoria permanente provinciale come collaboratore scolastico del personale ATA, e fino all’anno 2015 era stato chiamato per supplenze annuali con contratti a tempo determinato presso vari plessi scolastici, ma nell’aggiornamento della suddetta graduatoria triennale aveva omesso di riportare la sentenza di patteggiamento del Tribunale del 2014 con sospensione condizionale della pena e beneficio della non menzione, senza subire variazioni di punteggio.
La decadenza dalle graduatorie
Il Ministero lo ha quindi dichiarato decaduto dalle graduatorie provinciali per il profilo di collaboratore scolastico e da tutte le graduatorie di istituto del personale ATA con la cessazione di tutti i benefici derivanti dall’inclusione nelle medesime. L’Istituto comprensivo presso il quale lavorava con contratto di lavoro a tempo determinato, decretava la risoluzione immediata del rapporto.
Quando non c’è il concorso si va in Tribunale
In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ex d.lgs. n. 297/94, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, d.lgs. n. 165/02), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali (per le quali sussiste giurisdizione del TAR) poiché trattasi, piuttosto, dell’inserimento di coloro che sono in possesso di certi requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (S.U. n. 25773/2015 e n. 16756/2014). A fronte dell’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e di un atto di approvazione finale che individui i vincitori in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili, è stata esclusa la configurazione dell’inerenza a procedure concorsuali ex art. 63 d. lgs. n. 165/2001 e ad altre categorie di attività autoritative ex art. 2, c. 1, d.lgs. n. 165/2001.
Le Sezioni Unite avevano già chiarito che se la domanda ha per oggetto la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e soltanto quale effetto della rimozione di tale atto (di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria), per l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione spetta al TAR, essendo stata proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo. Al contrario, se la domanda è diretta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, siccome diritto originato direttamente dalla normazione primaria, previa eventuale disapplicazione dell’atto amministrativo, che potrebbe negarlo, la giurisdizione è del Tribunale.
Il rinvio alla sezione Lavoro del Tribunale
Nel caso di specie la domanda aveva ad oggetto l’accertamento della nullità del provvedimento che ha disposto la decadenza dalla graduatoria ad esaurimento per il personale scolastico e dei provvedimenti conseguenti, che hanno ad oggetto solo la posizione dello stesso ricorrente. Nulla muta del resto il fatto che si discuta su di un provvedimento dichiarativo di decadenza dall’iscrizione, perché oggetto ultimo del contendere è il diritto all’iscrizione, in ragione della legittimità o meno di tale accertamento dei requisiti per la rimozione del ricorrente dalle graduatorie in cui era inserito. Pertanto, il ricorso è stato accolto e dichiarata la giurisdizione del Tribunale: il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere la giurisdizione del giudice ordinario e rimettere le parti al primo giudice, che l’aveva negata. Le parti sono state dunque rimesse al Tribunale, Sezione Lavoro.
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