Dopo le dimissioni del premier Mario Draghi e l’indizione delle nuove elezioni parlamentari (domenica 25 settembre), il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.
Un governo dimissionario ha comunque il compito di garantire la continuità amministrativa perché il Paese non può restare senza una guida.
Cosa significa esattamente? La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato una circolare che riepiloga le funzioni assegnate dal governo in regime di affari correnti.
Il “disbrigo degli affari correnti” prevede che l’esecutivo si limiti ad assicurare una continuità amministrativa e adottando atti urgenti. In particolare il governo potrà emanare decreti legge in quanto dettati da casi di necessità e urgenza ed esaminare i relativi disegni di conversione; esaminare i disegni di legge di ratifica dei trattati, i ddl di delegazione europea e della legge europea se si tratta di atti dovuti, in quanto adempimento ad obblighi internazionali o derivanti dall’appartenenza all’Ue.
Al contrario, il governo non potrà esaminare nuovi disegni di legge, a meno che non siano imposti da obblighi internazionali; potrà approvare decreti legislativi solo se serve ad evitarne la scadenza dei termini; non dovrà adottare nuovi regolamenti ministeriali o governativi, a meno che la legge o obblighi internazionali non impongano altrimenti, oppure che siano necessari per l’operatività della pubblica amministrazione o per l’attuazione di riforme già approvate dal parlamento; non procedere con nomine o designazioni che non siano vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, o che comunque non siano procrastinabili fino all’entrata in carica del nuovo governo.
In sintesi
- Il Governo rimarrà impiegato nel disbrigo degli affari correnti, nell’attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal Parlamento, nell’adozione di atti urgenti necessari a fronteggiare le emergenze nazionali, internazionali e la situazione epidemiologica da COVID-19, nonché l’attuazione legislativa del PNRR e del PNC.
- Il Consiglio dei Ministri non esaminerà nuovi disegni di legge, salvo quelli imposti da obblighi internazionali e comunitari, compresi quelli collegati all’attuazione del PNRR e PNC.
- Il Governo potrà procedere solo a nomine, designazioni e proposte strettamente necessarie perché vincolate nei tempi da legge o regolamenti, ovvero derivanti da esigenze funzionali non procrastinabili.
- Il Governo dovrà assicurare la partecipazione dei propri rappresentanti ai lavori parlamentari per l’esame di disegni di legge e nelle occasioni in cui sarà richiesto dalle Camere.
LA CIRCOLARE
- Il governo rimane impegnato nel disbrigo degli affari correnti, nell’attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal parlamento e nell’adozione degli atti urgenti, ivi compresi gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare le emergenze nazionali, le emergenze derivante dalla crisi internazionale e la situazione epidemiologica da covid19. Il governo rimane altresì impegnato nell’attuazione legislativa, regolamentare e amministrativa del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del piano nazionale degli investimenti complementari (Pnc). Dovrà in ogni caso essere assicurata la continuità dell’azione amministrativa.
- Consiglio dei ministri: si procederà alla convocazione nel rispetto delle procedure stabilite dal relativo Regolamento e previa la consueta riunione preparatoria, nei limiti previsti dalla presente direttiva, nonché per l’approvazione degli atti urgenti, tra i quali vanno ricompresi sia quelli indicati al punto 1, che necessitino di un passaggio in Consiglio dei ministri, sia l’esame delle leggi regionali e provinciali, ai sensi dell’articolo 127 della costituzione, nonché le delibere da adottare relative a procedimenti amministrativi.
- Attività normativa: Il consiglio dei ministri non esaminerà nuovi disegni di legge, salvo quelli imposti da obblighi internazionali e comunitari, compresi quelli legati all’adozione del Pnrr e del Pnc. Qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 77 della Costituzione, potrà procerdersi all’adozione di decreti-legge. Si provvederà agli adempimenti prescritti dalla Costituzione, dalla legge 400 del 1988 e dalle leggi di delega per l’approvazione, anche in esame preliminare, di decreti legislativi, compresi quelli previsti dal Pnrr e dal Pnc. Non saranno adottati regolamenti governativi o ministeriatli, salvo che la legge imponga termini per la loro emanazione o quest’ultima sia richiesta come condizione di rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea o di operatività delle pubbliche amministrazioni, ovvero siano necessari per l’attuazione delle leggi già approvate dal Parlamento e per l’attuazione del Pnrr e del Pnc. Potranno, comunque, essere approvati i regolamenti per i quali risulti già in stato avanzato il procedimento di adozione. Resta subordinata all’assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri l’emanazione di regolamenti, direttive o circolari ministeriali.
- Nomine: potrà procedersi soltanto a nomine, designazioni e proposte strettamente necessarie perché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, ovvero derivanti da esigenze funzionali, non procrastinabili oltre i termini di soluzione della crisi, per assicurare pienezza e continuità all’azione amministrativa. Ogni nuova iniziativa in merito dovrà essere preventivamente sottoposta all’assenso del presidente del consiglio al fine di assicurare uniformità di comportamenti. Ciascuno ministro dovrà curare che enti, aziende e società dipendenti, vigilati o direttamente controllati, si attengano agli anzidetti criteri anche per quanto riguarda le procedure. Il ministero dell’economia e delle finanze eserciterà i diritti di azionista nelle società partecipate, previo assenso del presidente del Consiglio. Resta salva l’autonomia di soggetti disciplinati da statuti o regole privatistiche che li sottraggano a direttive o a indirizzi di governo.
- Relazioni internazionali: le missioni all’estero dei componenti del governo saranno subordinate ad autorizzazione della presidenza del consiglio. E’ garantita la partecipazione italiana, anche a livello governativo, alle riunioni per Commissioni a livello tecnico e preparatorie di riunioni obbligatorie, nonché alle riunioni a livello ministeriale e ai vertici, previsti in sede di Unione europea e di organizzazioni internazionali incluse Onu, Nato, Ocse, Ince, di Consiglio di Europa e di G7 e G20. Saranno subordinate all’autorizzazione della Presidenza del Consiglio le missioni internazionali finalizzate a negoziati o alla firma di accordi internazionali anche correlati alla situazione di crisi internazionale e alle sue conseguenze.
- Lavori parlamentari: dovrà essere assicurata la partecipazione di rappresentanti di governo, in Assemblea e nelle Commissioni, per l’esame di disegni di legge di conversione di decreti legge e nelle altre occasioni in cui sarà richiesto dalle Camere. Le posizioni del governo saranno preventivamente concordate con il ministero per i Rapporti con il Parlamento
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica relativi allo scioglimento delle Camere e all’assegnazione delle circoscrizioni elettorali.
Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96: Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97: Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Ecco cosa accadrà nelle prossime settimane.
- Venerdì 5 agosto – Scioglimento delle Camere.
- Domenica 25 settembre – Elezioni politiche.
- Giovedì 13 ottobre – Prima seduta delle nuove Camere.
Fino ai primi di agosto, pertanto, le Camere avranno ancora la facoltà di concludere la trattazione dei provvedimenti che non potrebbero invece essere esaminati in regime di prorogatio del Parlamento.
, 2022-07-22 09:50:00, Dopo le dimissioni del premier Mario Draghi e l’indizione delle nuove elezioni parlamentari (domenica 25 settembre), il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.
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