DL Caivano: il controllo dellobbligo scolastico è impraticabile – Tuttoscuola,

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Obbligo scolastico: sanzioni o, peggio, addirittura carcere per chi non manda i propri figli a scuola. Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, si prefigge il rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell’obbligo scolastico, includendo nel codice penale, secondo l’art. 12 del DL, una nuova disposizione (art. 570-ter “Inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori”) che trasforma in reato penale, con possibile reclusione fino a due anni, un reato attualmente considerato di natura amministrativa da assolvere con il semplice pagamento di poche decine di euro. Il primo comma di quell’art. 12 individua anche la procedura per la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, richiamando esplicitamente l’art. 114 del Testo Unico (d.lgs. 297/1994), una disposizione arcaica, derivante da norme lontane anni luce dalla scuola odierna dell’autonomia. È sufficiente leggere i primi commi di quell’articolo per capirne tutta l’impraticabilità attuale in qualsiasi città o Comune italiano che non sia una piccolissima realtà territoriale costituita da pochi abitanti.

Il sindaco – esordisce l’art. 114 del TU – ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese. Trascorso il mese dell’affissione, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

Mezzo secolo fa l’iscrizione nella scuola elementare teneva conto dello stradario per individuare gli obbligati residenti. Oggi con l’autonomia le famiglie possono iscrivere i propri figli dove credono e possono anche avvalersi dell’istruzione parentale. Ammesso che vi sia ancora qualche sindaco che invia gli elenchi degli obbligati secondo lo stradario, nessun dirigente scolastico è in grado, comunque, di accertare il mancato adempimento dell’obbligo dei bambini in elenco, ma si limita soltanto a registrare l’iscrizione dei ragazzi che scelgono una sua scuola.

Il controllo sull’evasione dall’obbligo scolastico non può quindi avvenire dal basso, come nel secolo scorso e, sicuramente, non secondo le modalità indicate dal DL Caivano.

Se davvero si vuole controllare l’adempimento dell’obbligo scolastico per tutti i minori, occorre ricorrere alla telematica, facendo dialogare l’anagrafe nazionale degli alunni – dove ogni minore già iscritto e assoggettato all’obbligo è identificato con un codice SIDI – con l’anagrafe della popolazione esistente secondo anno di nascita. Dal riscontro telematico si possono individuare gli evasori. Solamente dal centro – non dal sindaco e dal direttore didattico – e dalla tecnologia – non dalla segnalazione all’albo pretorio – può uscire, dunque, un controllo efficace dell’adempimento dell’obbligo. In sede di conversione il DL Caivano dovrebbe quindi essere radicalmente cambiato.

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