Docente che vuole conseguire altra abilitazione scuola secondaria: non più obbligatorio il tirocinio diretto, frequenza in modalità telematica. DECRETO PA bis

Docente che vuole conseguire altra abilitazione scuola secondaria: non più obbligatorio il tirocinio diretto, frequenza in modalità telematica. DECRETO PA bis

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Come può conseguire una nuova abilitazione all’insegnamento un docente già abilitato e/o specializzato? Riforma reclutamento e novità decreto PA BIS.

Riforma reclutamento

Il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, ha modificato il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo nella scuola secondaria, delineato dal D.lgs. 59/2017 e che adesso si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

D.lgs. 59/2017 e ss.mm.

Oltre a delineare un nuovo sistema di formazione e reclutamento, il DL n. 36/2022 ha disciplinato la possibilità di conseguire una nuova abilitazione da parte dei docenti già abilitati e/o specializzati su sostegno, disposizione questa su cui è intervenuto il decreto PA BIS (DL n. 75/2023), rendendo più snello il previsto percorso.

L’articolo 2-ter, comma 4, del D.lgs. n. 59/2017, senza le modifiche succitate, così dispone (in grassetto la parte che è stata eliminata in seguito alle modifiche):

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli
altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

In seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 20/3, lettera b), del DL n. 75/2023, il sopra riportato articolo 2-ter, comma 4, del D.lgs. 59/2017 recita (in grassetto la parte che ha sostituito quella eliminata):

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi  di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2 -bis , comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2 -bis , comma 1.

Con le modifiche apportate, dunque:

  • non si prevede più la suddivisione dei 30 crediti da conseguire in: 20 CFU nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e 10 CFU di tirocinio diretto;
  • si prevede la deroga al limite della parte di percorso da svolgere in modalità telematica (al massimo il 20% – con esclusione delle attività di tirocinio e laboratorio; limite che, per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25, è stato innalzato al 50% per chi segue il percorso ma non per un’altra abilitazione, come nel caso in esame).

In definitiva, per chi vorrà conseguire un’altra abilitazione (oltre a quella/e possedute ovvero oltre la specializzazione su sostegno):

  1. non è più previsto il tirocinio diretto;
  2. il percorso potrà essere svolto interamente anche in modalità telematica sincrona (mentre prima della modifica, soltanto il 20% del percorso poteva essere svolto in tale modalità)

Fin qui, quanto previsto dal D.lgs. 59/2017 e successive modifiche. A ciò dobbiamo aggiungere le misure attuative delle predette disposizioni contenute nel DPCM, il cui testo è stato già sopposto al parere del CSPI e di cui si attende adesso la pubblicazione ufficiale. Cosa prevede la bozza del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri? 

DPCM attuativo

Il DPCM in oggetto definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e determina i requisiti dei Centri (che dovranno erogare i corsi), le modalità organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento… 

Per quanto riguarda il conseguimento di un’altra abilitazione da parte dei docenti specializzati e/o già abilitati, la bozza del DPCM prevede che saranno i Centri, individuati dalle Università e che erogano i percorsi, ad individuare i contenuti dei suddetti trenta CFU o CFA, che gli interessati devono acquisire. Tale individuazione da parte dei Centri avviene sulla base della corrispondenza tra le competenze maturate dall’aspirante con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze
non formali e informali e le competenze definite nel “Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi”, allegato al DPCM.

Percorso altra abilitazione

Alla luce di quanto sopra riportato e in attesa che il DPCM venga pubblicato, i percorsi per conseguire un’altra abilitazione:

  • sono rivolti ai docenti già abilitati o specializzati su sostegno, in possesso del titolo di studio d’accesso alla classe di concorso per cui ci si deve abilitare;
  • consistono nell’acquisizione di 30 CFU/CFA, i cui contenuti saranno individuati dai Centri;
  • possono essere svolti interamente anche in modalità telematica sincrona;
  • si concludono con la prevista prova finale.

Chi può fare cosa

La disposizione illustrata, come detto sopra, riguarda la sola scuola secondaria, pertanto, il docente già abilitato e/o specializzato (docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria) può conseguire l’abilitazione:

  • in un’altra classe di concorso del medesimo grado di quello relativo all’abilitazione/specializzazione posseduta (docenti della secondaria);
  • in una classe di concorso del medesimo grado (primo o secondo della secondaria) in cui si è specializzati (ricordiamo che nella scuola secondaria, con gli ultimi cicli di TFA, si sono specializzati docenti senza abilitazione, in quanto hanno avuto accesso al corso con il possesso di laurea + 24 CFU/CFA);
  • in un’altra classe di concorso relativa ad un grado diverso (secondaria di primo o di secondo grado e viceversa) rispetto a quello dell’abilitazione/specializzazione posseduta (docenti della secondaria);
  • in un diverso grado di istruzione rispetto a quello di titolarità (docenti dell’infanzia e della primaria).

Evidenziamo che:

  • la disposizione in esame riguarda anche i docenti di ruolo, considerato che le disposizioni in oggetto non fanno alcuna distinzione tra insegnanti a tempo determinato e indeterminato;
  • con il DL 75/2023 è stato abolito limite numerico precedentemente imposto sul numero di abilitati per specifiche classi di concorso.

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Risulto idoneo al concorso ordinario 2020 per la cdc AB56 (quindi primo grado) e quindi ho ottenuto l’abilitazione in tale classe di concorso. Come procedere per ottenere una nuova abilitazione nella AB55? È in previsione nuovo concorso?

Rispondiamo al lettore che, al momento, l’unica previsione è quella relativa al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione. Pertanto, lo stesso dovrà attendere la pubblicazione in GU del DPCM sopra esaminato, quindi l’avvio del percorso per conseguire l’abilitazione, tramite l’acquisizione dei previsti 30 CFU, secondo le modalità sopra indicate.

NB: alcune info sopra riportate si rifanno alla bozza di DPCM, per cui potrebbero essere soggette a modifiche, che comunicheremo prontamente.

Decreto PA BIS

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