Docente con passaggio di ruolo: può chiedere assegnazione provvisoria? E obbligato allistanza per commissario esterno?

Docente con passaggio di ruolo: può chiedere assegnazione provvisoria? E obbligato allistanza per commissario esterno?

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Il docente, che ha ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2022/23, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione? E’ obbligato, non avendo superato l’anno di prova, a presentare domanda in qualità di commissario esterno per gli esami di Maturità? 

Assegnazioni e utilizzazioni

Contratto

Le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni per l’a.s. 2022/23 si sono svolte secondo le disposizioni del CCNI 2019/22 che, in virtù del mutato quadro normativo relativo ai vincoli di mobilità, è stato prorogato per un anno, consentendo anche ai neoassunti a.s. 2021/22 di presentare le domande di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione. Pertanto, per le operazioni a.s. 2023/24 le regole saranno stabilite nel prossimo contratto che, in particolare, dovrà recepire le novità normative relative ai docenti neoassunti e al vincolo nella scuola di titolarità (tema questa che sarà affrontato dapprima nel prossimo CCNI relativo ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo e poi nel CCCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie), nonché agli altri vincoli riguardanti la sola mobilità territoriale e professionale.

Assegnazioni provvisorie: chi può presentare domanda e per quale posto/classe di concorso

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta:

–  dal personale di ruolo assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria (per l’a.s. 2023/24, dunque, potrebbe chiedere l’assegnazione provvisoria il personale assunto nell’a.s. 2022/23. Usiamo il condizionale, in quanto la disposizione potrebbe essere cambiata nel prossimo CCNI, almeno per le assegnazioni interprovinciali);

– a condizione che ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

– per:

  • una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità (se in possesso della specifica abilitazione);
  • un posto/classe di concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se in possesso della specifica abilitazione e se è stato superato l’anno di prova nella classe classe di concorso/posto di titolarità);
  • posto comune dai docenti di sostegno che hanno superato il vincolo quinquennale su tale tipo di posto (se ancora sottoposti al vincolo, si può presentare domanda soltanto per posto di sostegno);
  • posto di sostegno soltanto dai docenti che sono ancora sottoposti vincolo quinquennale su tale tipo di posto;
  • posto di sostegno dai docenti senza titolo, a condizione che stiano per concludere i percorsi di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio (anche a tempo determinato) su posto di sostegno (ciò per le sole assegnazioni provvisorie interprovinciali).

Utilizzazioni: chi può presentare domanda

La domanda di utilizzazione è, in linea generale, presentata dai docenti soprannumerari o in esubero ovvero senza sede dopo le operazioni di mobilità. Può essere anche presentata dai docenti di posto comune che intendono essere utilizzati su posto di sostegno del medesimo grado di istruzione, nonché dai docenti di scuola primaria titolari su posto comune che intendono essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili. Approfondisci leggendo questo articolo dedicato alle scorse operazioni di utilizzazione

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

Sono una docente (di ruolo dal 2017/18) che ha chiesto e ottenuto il passaggio di ruolo dalle medie alle superiori. Devo superare anno di prova. Sarebbe possibile per me chiedere utilizzazione in un altro istituto o tornare alle scuole medie oppure sono sottoposta al  vincolo triennale? Inoltre, non avendo superato l’anno di prova, sono obbligata a presentare la domanda come membro esterno per l’esame di maturità?  

Rispondiamo alle domande poste dalla lettrice.

D1. Sarebbe possibile per me chiedere utilizzazione in un altro istituto o tornare alle scuole medie oppure sono sottoposta al  vincolo triennale?

R1. Considerata la data di assunzione in ruolo non è sottoposta a nessun vincolo triennale, per cui:

  • potrà chiedere l’utilizzazione se rientra in una delle casistiche sopra riportate (e indicate nell’articolo linkato);
  • potrà chiedere l’assegnazione provvisoria, ricorrendo uno dei motivi summenzionati, per un “altro istituto” del medesimo grado di istruzione di titolarità, anche per diversa classe di concorso, in comuni diversi da quello in cui è ubicata la scuola di titolarità (l’assegnazione provvisoria, infatti, non si può chiedere per il comune di titolarità, eccetto che per i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dal CCNI);
  • non potrà chiedere l’assegnazione provvisoria per un altro grado di istruzione (quindi per le medie) perché, a tal fine, deve prima superare l’anno di prova (ricordiamo che il superamento dell’anno di prova e la conseguente conferma in ruolo avvengono per l’a.s. 2023/24, sebbene la valutazione finale avvenga entro il 31 agosto dell’a.s. in corso e spesso prima della presentazione delle istanze; al riguardo è bene comunque informarsi con l’ATP di riferimento, in quanto, negli anni, vi sono state condotte differenti da parte di alcuni uffici).

D2. Inoltre, non avendo superato l’anno di prova, sono obbligata a presentare la domanda come membro esterno per l’esame di maturità?  

R2. Premettiamo che i commissari esterni sono nominati tenuto conto del decreto relativo alla scelta delle discipline affidate ai commissari esterni. Ciò premesso, affermiamo che l’obbligo di presentazione delle domande in qualità di commissario esterno non è legato al superamento o meno dell’anno di prova. Pertanto, la nostra lettrice avrà o meno l’obbligo di presentare la predetta istanza, a seconda delle discipline che saranno affidate ai commissari esterni.

Come leggiamo nella circolare ministeriale (che si richiama al DM 183/2019) n. 5222/2019, disciplinante la formazione delle commissioni dell’esame di  Maturità 2018/2019 (ultimo esame prima della pandemia, in seguito alla quale sino allo scorso anno i commissari erano tutti interni), hanno l’obbligo di presentare la domanda per la nomina in qualità di commissario esterno:

l. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

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