Docente con supplenza da MAD, vincoli e sanzioni. Non si è liberi di lasciare quando si vuole

L’aspirante, che ottiene una supplenza tramite MAD, è sottoposto ai medesimi vincoli e criteri indicati dall’OM n. 112/2022, che disciplina l’assegnazione delle supplenze per il biennio 2022/24.

Quesito

Uno nostro lettore scrive:

Se ottengo, tramite domanda MAD, una supplenza al 30/06 su posto di sostegno di 14 ore, potrei successivamente lasciarla per ottenerne un’altra  ad orario intero?

MAD: domanda e utilizzo

Le domande di messa a disposizione, secondo l’OM n. 112/2022, possono essere presentate dai soli aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria. Tale disposizione, lo scorso anno scolastico, considerate la difficoltà nell’assegnare tutte le supplenze da GaE, GPS e GI, è stata derogata (deroga al momento non prevista).

Le domande MAD, ricordiamolo, sono utilizzate dai dirigenti scolastici, ai fini dell’assegnazione delle supplenze, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità e di quelle delle scuole viciniori. Nello specifico, i dirigenti scolastici scorrono nell’ordine:

  1. graduatoria di istituto della scuola in cui vi è la supplenza da attribuire
  2. graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà, reso a tale fine disponibile dal sistema informativo
  3. domande MAD

Nel caso delle MAD, i dirigenti individuano i destinatari della supplenza prioritariamente tra gli abilitati o specializzati.

MAD: vincoli e sanzioni

Così leggiamo nella circolare sulle supplenze:

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022.

Dunque, le supplenze conferite tramite MAD sono sottoposte alle medesime sanzioni e vincoli previsti dall’OM n. 112/2022, tra cui:

Risposta al quesito

Se ottengo, tramite domanda MAD, una supplenza al 30/06 su posto di sostegno di 14 ore, potrei successivamente lasciarla per ottenerne un’altra  ad orario intero?

Alla luce di quanto detto sopra, ossia che i contratti stipulati tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, qualora il nostro lettore lasciasse la supplenza al 30/06 di 14 ore, ciò si configurerebbe come abbandono del servizio, per cui non potrebbe ottenere altre supplenze, almeno per il corrente anno scolastico. Diciamo per il corrente anno scolastico e non per il biennio di vigenza delle graduatorie (come previsto per gli inseriti nelle graduatorie GaE, GPS e GI), in quanto gli aspiranti che presentano le domande MAD non sono inseriti in nessuna graduatoria, ragion per cui la sanzione non dovrebbe valere per un biennio, mancando le graduatorie ove applicarla (usiamo il condizionale, in quanto il MI non ha fornito indicazioni specifiche in merito).

In conclusione, per l’a.s. 2022/23, il nostro lettore potrà eventualmente completare l’orario, ma non lasciare le 14 ore già ottenute.

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, 2022-09-25 08:46:00, L’aspirante, che ottiene una supplenza tramite MAD, è sottoposto ai medesimi vincoli e criteri indicati dall’OM n. 112/2022, che disciplina l’assegnazione delle supplenze per il biennio 2022/24.
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