Docente di ruolo e contratto presso università: quando è possibile

Docente di ruolo e contratto presso università: quando è possibile

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Un docente a tempo indeterminato può svolgere un’altra attività presso un’Università per due ore settimanali? 

Rispondiamo ad un quesito posto in redazione, ricordando dapprima sinteticamente e in linea generale quali attività sono incompatibili con l’insegnamento, quali si possono svolgere previa autorizzazione del dirigente scolastico, nonché chi non è soggetto al regime delle incompatibilità.

Incompatibilità

Di seguito una tabella di sintesi:

Al fine di poter svolgere le attività rientranti tra le incompatibilità relative,  come si legge nella scheda, gli interessati devono presentare richiesta di autorizzazione al dirigente, che avvierà e concluderà il relativo procedimento autorizzatorio … approfondisci  – Per la attività di avvocato leggi qui

Chi non rientra nel regime delle incompatibilità

Non sono soggetti alle succitate incompatibilità (quindi possono svolgere le attività rientranti nelle incompatibilità assolute):

  •  i docenti con prestazione lavorativa sino al 50% (part-time e nel caso dei supplenti anche spezzone), i quali devono comunque comunicare al dirigente scolastico l’ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso (DS) possa verificare che: l’attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso; l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

I docenti con prestazione lavorativa sino al 50%, dunque, possono svolgere le attività rientranti nelle incompatibilità assolute, eccetto attività di lavoro subordinato presso un’altra pubblica amministrazione. Infatti, ai sensi dell’articolo 508 del D.lgs. 297/94, non è possibile svolgere attività (lavoro subordinato, ossia dipendente) in favore di un’altra pubblica amministrazione, nemmeno in caso di prestazione lavorativa non superiore al 50%, come specificato dall’articolo 1/58 della legge n. 662/1996.

Quesito

Così chiedono in redazione:

Le pongo il seguente quesito: ad una docente a tempo indeterminato è stato proposto da una Università un contratto di 60 ore annuali quindi circa due ore a settimana. La presenza presso l’Università sarà effettuata durante il giorno libero della docente. La docente può sottoscrivere il contratto con l’Università?

Premesso che non è possibile nemmeno ai docenti in part-time con prestazione lavorativa sino al 50% svolgere attività di lavoro subordinato presso un’altra pubblica amministrazione, come sono le Università, nel quesito mancano due dati importanti, ossia l’attività da svolgere e il tipo di contratto: subordinato ovvero  contratto di collaborazione, occasionale o coordinata continuativa.

Qualora trattasi di lavoro subordinato, le due attività (scuola e università) sono incompatibili; se, invece, trattasi di contratto di collaborazione ovvero di un incarico di consulenza, è possibile previa autorizzazione del dirigente scolastico (restando la lettrice ad orario completo); il dirigente verificherà la compatibilità dell’attività ulteriore con l’insegnamento (e le attività ad esso connesse), nonché l’insussistenza del conflitto di interessi, prima di procedere alla relativa autorizzazione.

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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