Docente di ruolo ottiene utilizzazione su sostegno. Può svolgere lanno di prova rinviato lo scorso anno?

Docente di ruolo ottiene utilizzazione su sostegno. Può svolgere lanno di prova rinviato lo scorso anno?

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E’ possibile svolgere l’anno di prova su una diversa tipologia di posto, sebbene del medesimo grado di istruzione di immissione in ruolo?

Quesito

Così chiede un’istituzione scolastica:

Una docente neo immessa in ruolo dal 01/09/2023 su classe di concorso AA25 Lingua Francese nella scuola secondaria di primo grado in provincia X ha ottenuto l’utilizzazione sul sostegno presso la nostra scuola in provincia Y . Si chiede pertanto se la docente possa regolarmente svolgere il suo anno di prova nel corrente anno scolastico e, qualora fosse possibile, con quali modalità operative in relazione alla scelta del tutor e del percorso formativo.

Dalla lettura della normativa vigente e dalle indicazioni fornite da alcuni USR (vedi, ad esempio, USR Piemonte), la risposta al quesito è negativa: la docente, assunta su classe di concorso, non può svolgere l’anno di prova su posto di sostegno, sebbene nel medesimo grado di istruzione. Infatti, la possibilità di svolgere l’anno di prova (durante la supplenza) su un diverso grado ma su stessa tipologia di posto di immissione in ruolo ovvero nel medesimo grado di istruzione ma su classe di concorso affine/diversa tipologia di posto, non è stata ripresa nel DM 226/2022, subentrato al DM 850/2015 e che rinvia allo stesso (DM 850/15) per quanto in esso (DM 226/22) non previsto. Così, nello specifico, disponeva l’articolo 3 del citato DM n. 850/2015:

Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova nei casi di cui al comma 4 può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:

a. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di
sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
b. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
c. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Dunque, la possibilità suddetta [concessa in virtù del piano straordinario di assunzione a.s. 2015/16, che prevedeva tre fasi, di cui l’ultima nel mese di novembre (la cosiddetta “fase C”)], come detto sopra, non è stata ripresa dal DM 226/2022 e non poteva essere altrimenti, in quanto lo stesso DM 850/2015 pone un preciso limite temporale:  “Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016”. Le classi di concorso, ricordiamolo, sono state ridefinite (razionalizzate e accorpate) con il successivo DPR n. 19/2016 (poi modificato dal DM 259/2017) e l’a.s. 2015/16 superato.

In definitiva, il docente immesso in ruolo su classe di concorso deve prestare servizio nella medesima classe di concorso di immissione in ruolo, ai fini dello svolgimento dell’anno di prova. Ecco cosa scrive al riguardo il succitato USR Piemonte:

Utilizzo/supplenza su altra tipologia di posto o classe di concorso: il DM 226/2022 non riprende i commi 4-5-6 dell’art. 2 del DM 850/2015, sia con riferimento ai servizi su stessa classe o posto per i quali è avvenuta l’immissione in ruolo, né tantomeno per i casi in cui il servizio sia attualmente su sostegno. Pertanto, si ritiene, tenendo anche conto dell’innovazione relativa alla valutazione disciplinare prevista dal nuovo DM 226/2022, che l’anticipo del periodo di formazione e prova non sia più possibile. 

Per completezza di informazione ricordiamo chi deve e chi no svolgere l’anno di prova.

Svolgimento anno di prova

Chi deve

  • docenti che si trovano al primo anno di servizio di ruolo, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel medesimo;
  • docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta, in ogni caso, la partecipazione alle attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. 59/2017, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

Chi non deve

  • docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo, nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • docenti che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Nota USR Piemonte 24/11/2022 

Nota anno prova 2022/23

DM 850/2015

DM 226/2022

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