Il ritardo nell’accettare la proposta pervenuta dal Miur non comporta l’esclusione dall’elenco se tale ritardo sia imputabile ad un malfunzionamento del server della stessa Amministrazione
Il TAR Lazio ha ritenuto che il ricorso era fondato e quindi è stato accolto con il consequenziale annullamento del provvedimento impugnato.
La ricorrente si era lamentatata del fatto di essere stata esclusa dal procedimento assunzionale a causa di un suo asserito ritardo nell’accettare la proposta pervenutale dal MIUR, laddove invece tale ritardo sarebbe imputabile ad un malfunzionamento del server della stessa amministrazione, che la medesima ricorrente aveva tempestivamente segnalato agli Uffici competenti.
Dagli atti depositati dalla ricorrente a seguito della ordinanza istruttoria n. 5429/2017 emessa da dallo stesso TAR, si desume un principio di prova in ordine al malfunzionamento del sistema informatico dell’amministrazione nell’ultimo giorno di conferma dell’accettazione della proposta contrattuale. Dagli atti depositati dall’amministrazione, d’altra parte, non si sono desunti elementi contrari a tale tesi, per cui ai sensi dell’art. 64 c.p.a., si deve ritenere che sia provata la ricostruzione operata dalla ricorrente con la consequenziale sussistenza dei vizi di dedotti con il II motivo di ricorso, e assorbimento del I, alla cui lettura in ricorso si rinvia.
Il ricorso è stato quindi accolto, con compensazione delle spese del giudizio atteso il comportamento tenuto dall’amministrazione che ha prontamente dato esecuzione all’ordinanza cautelare stipulando il contratto di lavoro.