Docente immesso in ruolo per due volte su posto di sostegno, gli anni di vincolo arrivano fino a 10

Docente immesso in ruolo per due volte su posto di sostegno, gli anni di vincolo arrivano fino a 10

Spread the love

Il docente già titolare su posto di sostegno, immesso nuovamente in ruolo su tale tipologia di posto, è sottoposto nuovamente al vincolo quinquennale su tale tipo di posto?

Così leggiamo nell’articolo 23 del CCNI 2022/25 sulla mobilità:

  • I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo (comma 3). Lo stesso dicasi per chi è trasferito in ambito provinciale
  • L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione (comma 9)
  • L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione (comma 10)
  • I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono
    partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di  permanervi per un quinquennio (comma 11)
  • Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione (comma 12)
  • I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente
    preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di
    disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione (comma 13)

Dunque, gli immessi in ruolo su posto di sostegno devono permanervi per cinque anni, durante i quali, comunque, è possibile presentare domanda di trasferimento su posto di sostegno ed anche di passaggio di ruolo sempre su posto di sostegno: nel primo caso (trasferimento), gli anni di vincolo non ripartono da capo ma proseguono; viceversa, nel secondo caso (passaggio) il vincolo riparte da capo.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono titolare da 9 anni sulla classe di concorso A-45, tipo posto sostegno. Quest’anno ho accettato una nomina in ruolo da concorso stessa classe e tipo posto. Sono soggetta nuovamente al vincolo quinquennale sul sostegno, visto che non devo ripetere l anno di prova?

La risposta alla domanda è affermativa: la lettrice sarà nuovamente soggetta al vincolo di permanenza quinquennale su posto di sostegno che, evidenziamolo, non è legato allo svolgimento o meno dell’anno di prova, come si evince dai commi dell’art. 23 del CCNI 2022/25, sopra riportati.

Nelle disposizioni contrattuali, inoltre, non è detto nulla in merito al caso in questoone così come non è previsto che i docenti già assunti su sostegno e con vincolo superato, nuovamente immessi in ruolo su tale tipologia di posto, non siano soggetti al vincolo in questione. Nel contratto, invece, leggiamo soltanto che:

  • I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione (comma 13)

A quanto detto aggiungiamo che la nuova immissione in ruolo non è legata alla precedente, ma è avvenuta tramite una diversa procedura, che porta ad una nuova immissione in ruolo e ad un nuovo vincolo, secondo le disposizioni contrattuali.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/docente-immesso-in-ruolo-per-due-volte-su-posto-di-sostegno-gli-anni-di-vincolo-arrivano-fino-a-10/, Chiedilo a Lalla,Mobilità,neoimmessi in ruolo, https://www.orizzontescuola.it/feed/, redazione,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.