Docente immesso nuovamente nello stesso ruolo non deve ripetere anno di prova. Può accettare supplenze, se ha presentato domanda

Docente immesso nuovamente nello stesso ruolo non deve ripetere anno di prova. Può accettare supplenze, se ha presentato domanda

Spread the love

Il docente, che viene nuovamente assunto sullo stesso ruolo, non deve ripetere l’anno di prova. Può ottenere supplenze?

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, per i docenti di tutti i gradi di istruzione, è disciplinato dal DM n. 226/2022. Nell’articolo 1/6 del predetto DM, infatti, leggiamo quanto segue:

  • Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023.

Nel DM sono indicati i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova:

  • docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta, in ogni caso, la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. n. 59/2017 (come modificato dal DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022), che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (si tratta di quei docenti che saranno assunti in seguito alle nuove disposizioni, di cui al DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022).

Nell’annuale nota 2022/23, invece, sono indicati anche coloro i quali non devono svolgere l’anno di prova, ossia i docenti:

  1. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  2. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  3. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
  4. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  5. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.

In linea generale, dunque, l’anno di prova non va ripetuto (in caso di precedente superamento) nel medesimo grado di istruzione.

Anno di prova, supplenze e vincolo triennale

Anno di prova e supplenze

Evidenziamo che, dall’a.s. 2023/24, con il DM n. 138/2023 è stata introdotta una disposizione che si intreccia con quella relativa all’anno di prova e in base alla quale:

  • il docente, tenuto a svolgere l’anno di prova, non può accettare incarichi a tempo determinato

La possibilità di ottenere le suddette supplenze al 30/06 e al 31/08, per l’a.s. 2023/24, è disciplinata dall’articolo 36 del CCNL 2007, che sarà applicato per l’ultima volta (applicazione indicata per l’a.s. 2023/24 anche nell’annuale nota sulle supplenze) e poi sarà sostituito dall’articolo 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, di cui si attende la firma definitiva, affinché la stessa diventi CCNL e le disposizioni in essa contenute diventino vigenti.

Ai sensi del succitato articolo 36, il docente con contratto a tempo indeterminato può accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso o per altri gradi di istruzione, mantenendo per tre anni, anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi superiori ai tre anni il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.

La possibilità di accettare incarichi a tempo determinato è prevista anche per coloro i quali sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, che è stato modificato dal DL n. 44/2023 e che adesso così dispone:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Vincolo triennale

In base alla succitata normativa, a decorrere dall’a.s. 2023/24:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente scuola primaria di ruolo da GaE 2020 diplomata magistrale, presso IC a Portici (NA) mio paese natale. Vorrei precisare che sono stata in giro per l’Italia dal 2004 precaria. L’11 agosto cm ho preso di nuovo il ruolo primaria da GM concorso straordinario 2018. Prov. Di Salerno (ho dovuto accettare a malincuore perché come ben sapete, i ruoli da GaE diplomati magistrale stanno per essere tutti cancellati). Il primo settembre devo iniziare a Pontecagnano (sa) 65 km di distanza da casa. Intanto chiedo se dovrei rifare l’anno di prova. Poi sarei interessata alla normativa nuova introdotta quest’anno, che riguarda la possibilità di prestare supplenza su altre classi di concorso. Come si fa? Io non sono iscritta alle GPS e poi gli anni trascorsi da supplente contano ai fini del vincolo triennale da scontare a Pontecagnano?

La nostra lettrice, avendo già superato l’anno di prova nel medesimo grado/posto, non dovrà ripeterlo, come si legge nella nota sopra riportata. Quanto alla disposizione sulle supplenze, precisiamo che non si tratta di una novità. Detto ciò, la lettrice potrebbe accettare supplenze per altri gradi di istruzione/classi di concorso, a condizione di essere inserita nelle GPS. Tale inserimento potrà effettuarlo nel corso dell’a.s. 2023/24, quando si aggiorneranno le predette graduatorie provinciali; successivamente, in estate, dovrà presentare la domanda per partecipare all’assegnazione degli incarichi (per l’a.s. 2023/24, il termine ultimo di presentazione delle istanze è stato il 31 luglio 2023). Quanto agli anni di supplenza, non si computano ai fini del superamento del vincolo triennale.

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/docente-immesso-nuovamente-nello-stesso-ruolo-non-deve-ripetere-anno-di-prova-puo-accettare-supplenze-se-ha-presentato-domanda/, Chiedilo a Lalla,immissioni in ruolo,supplenze, https://www.orizzontescuola.it/feed/, redazione,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.