Docente neoassunto GPS 2022 potrà accettare nuovo ruolo da concorso ordinario estate 2023: avrà il vincolo triennale?

Docente neoassunto GPS 2022 potrà accettare nuovo ruolo da concorso ordinario estate 2023: avrà il vincolo triennale?

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Il docente immesso in ruolo da GPS sostegno con retrodatazione giuridica, che poi accetta una nuova assunzione a tempo indeterminato, da quando è considerato in ruolo?

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente in anno di prova su sostegno primo grado. Sono stata nominata da GPS I fascia secondo l’art. 59. Il mio contratto è a tempo determinato, ma al superamento dell’anno di prova, a settembre, avrò la retrodatazione giuridica per cui risulterò assunta in ruolo dall’a.s. 2022-23. A luglio 2022 ho sostenuto la prova orale del concorso ordinario su materia (A022 italiano storia e geografia alla secondaria di Primo grado) e ho superato il concorso in Lombardia. So che se accettassi l’immissione in ruolo da concorso per la materia non devo ripetere l’anno di prova, perché lo sto sostenendo sullo stesso grado, anche se per il sostegno. Il mio dubbio è il seguente: accettando il ruolo su materia, avrò comunque la retrodatazione giuridica? Sul piano della mobilità la retrodatazione mi permetterebbe di chiedere trasferimento, mentre se avessi il contratto dal 23-24 sarei sottoposta al vincolo triennale, è corretto? Quali vantaggi mi dà aver già svolto l’anno di prova a livello contrattuale e ai fini della mobilità? In un articolo di orizzonte scuola, si sostiene con qualche cautela che il mio accettare il ruolo su materia equivarrebbe a passaggio di cattedra. Ma il mio sindacato mi ha detto che non avrò retrodatazione giuridica e che avrò il vincolo triennale. Dunque ho finora ricevuto pareri contrastanti e non so come regolarmi. C’è chiarezza in merito alla mia situazione?

Decorrenza giuridica e conseguenze

Decorrenza giuridica

Gli assunti da GPS sostegno I fascia a.s. 2022/23, superati l’anno di prova e la prova disciplinare, sono assunti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2022, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermati in ruolo nella stessa scuola presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

Evidenziamo che il superamento dell’anno di prova è propedeutico allo svolgimento della prova disciplinare, che deve svolgersi entro il 31 luglio 2023. Pertanto, la valutazione finale dell’anno di prova sarà anticipata, in modo da far svolgere la predetta prova entro il previsto mese di luglio. Conseguentemente, terminata e superata la predetta prova disciplinare, gli interessati sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2022 o, se successiva (alla citata data del 1° settembre 2022), dalla data di inizio del servizio a tempo determinato (sempre nell’a.s. 2021/22).

Conseguenze

Il fatto che i succitati docenti siano assunti in ruolo con decorrenza giuridica al 1° settembre 2022 permette loro di superare il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione di cui al D.lgs. 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’articolo D.lgs. 59/17 e prevede che il vincolo (come anche la cancellazione da tutte le eventuali GM, GaE e GI di inclusione) sia applicata agli immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24.

Quanto detto in merito alla cancellazione dalle graduatorie di inclusione (prevista a partire dalle immissioni a.s. 2023/24) permette alla nostra lettrice di non essere cancellata dalla GM del concorso ordinario e quindi essere individuata per l’eventuale nuovo ruolo.

Nuovo ruolo e stato giuridico degli interessati

In linea generale, nello stato giuridico di ciascun docente la “vecchia immissione in ruolo” non viene cancellata dalla nuova, per cui gli interessati sono considerati di ruolo a partire dalla vecchia assunzione. Nel caso degli assunti da GPS però va utilizzato il condizionale (come fatto già nell’articolo citato dalla lettrice), in quanto trattasi di procedura straordinaria e in quanto nel DM 188/2022 (disciplinante la procedura in questione) leggiamo quanto segue:

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2022, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

La conferma in ruolo, dunque, avviene nella medesima scuola presso cui ha prestato servizio a tempo determinato: allora ci chiediamo se la retrodatazione giuridica venga riconosciuta con la presa di servizio a settembre 2023 (in quanto si concluderebbe l’intero iter della procedura in esame, grazie alla quale si ha la retrodatazione) oppure al momento dell’emissione del decreto di conferma in ruolo (come per le assunzioni ordinarie), che avverrà comunque prima della presa di servizio il 1° settembre 2023.

A ciò aggiungiamo il dubbio relativo al fatto se l’assunzione da altra procedura, determini comunque il vincolo triennale previsto per gli assunti in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24. In definitiva, non è possibile dare una risposta certa alla nostra lettrice, poiché solo il Ministero potrà dissipare i summenzionati dubbi.

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