Aspettativa non retribuita per altra esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova (art. 18/3 del CCNL comparto Scuola)
RIFERIMENTI DI LEGGE E NORMATIVI
L’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova è espressamente prevista dal CCNL comparto Scuola che all’art. 18/3 recita:
“Il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.
DESTINATARI
Ai sensi dell’art. 18/3 del CCNL comparto Scuola l’aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova è attribuita a domanda dal dirigente scolastico al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato (non è necessario aver superato il periodo di prova).
Sono equiparati ai dipendenti di ruolo e hanno diritto a richiedere l’aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova di cui all’art. 18/3 gli insegnanti di religione cattolica (IRC) incaricati stabilizzati, cioè coloro che, oltre ad essere in possesso del titolo di studio, hanno il posto orario completo (anche con l’unione di più spezzoni) e almeno quattro anni di insegnamento.
Rientrano altresì in questa categoria gli insegnanti di religione cattolica (IRC) della scuola di infanzia e primaria con una nomina di almeno 12 ore e che abbiano maturato il quadriennio di insegnamento (C.M. n. 77/1990).
È escluso dai beneficiari tutto il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato (non importa la scadenza del contratto).
COSA DEVE FARE IL DIPENDENTE
Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa e la data di decorrenza dalla quale intende fruire della stessa.
La richiesta non è subordinata al superamento dell’anno di prova.
Nell’istanza il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa:
- se l’esperienza lavorativa è presso un Ente pubblico, basterà un’autocertificazione a supporto della richiesta;
- se l’esperienza lavorativa è presso un soggetto privato, è bene che il dipendente esibisca una certificazione che attesti la nuova esperienza lavorativa.
PER QUALI MOTIVI È POSSIBILE RICHIEDERE L’ASPETTATIVA
L’attuale norma ha modificato in parte l’art. 18/3 rispetto al precedente CCNL (2003), omettendo le parole “nell’ambito di altro comparto della P.A.”.
Pertanto, la nuova norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro presso altra amministrazione pubblica o ente pubblico o presso soggetti privati.
Per quanto riguarda l’“altra amministrazione pubblica o ente pubblico” si precisa che questi devono essere al di fuori dal comparto Scuola.
Per quanto riguarda invece l’“altro lavoro” presso soggetti privati, non vi è nessun particolare vincolo (in questo caso, per esempio, l’aspettativa può essere utilizzata anche per insegnare nelle scuole non statali).
Non bisogna confondere l’art. 18/3 con gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola
Gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola affermano che il personale docente e ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. E che l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Come si evince dall’art. citato, la possibilità di accettare una supplenza è espressamente prevista dal Contratto Scuola per cui l’unico riferimento possibile è lo stesso art. 36 (personale docente) o 59 (personale ATA).
Non è possibile emettere dei decreti in riferimento all’art. 18, comma 3.
Tale ultimo articolo afferma, come finora specificato, che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Pertanto, il personale docente o ATA che vuole accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede, lo potrà fare solo in virtù degli artt. 36 o 59 citati.
Nota della Ragioneria Provinciale del Tesoro di Reggio Emilia (6/12/2012)
“Pervengono alla scrivente Ragioneria parecchi decreti di collaboratori scolastici di ruolo che chiedono aspettativa ai sensi art. 18 c. 3 C.C.N.L. 29.11.2007 per accettare incarichi con contratti art. 40 su posti disponibili di assistente amministrativo.
Premesso che per tale specifica fattispecie esiste l’art. 59 del medesimo CCNL che permette all’interno dello stesso comparto di accettare incarichi per la stessa motivazione, si ritiene quanto meno inopportuno il ricorso all’aspettativa per famiglia prevista dal comma 3 dell’art.18 in quanto la medesima è preordinata alla realizzazione di una diversa attività lavorativa (privata o pubblica in diverso comparto).
Si fa pertanto presente che la scrivente Ragioneria non potrà far altro che formalizzare nei casi in esame osservazione impeditiva alla registrazione, supportata e suffragata anche dall’interpretazione fornita dall’ARAN con orientamento applicativo del 14 dicembre 2011.”
Orientamento applicativo ARAN
Cosa significano le locuzioni “per un anno scolastico” e “diversa attività lavorativa” espresse all’art. 18, comma 3, del CCNL del 29.11.2007 ?
E’ possibile reiterare il periodo di aspettativa di cui al terzo comma dell’art. 18 così come prevedono gli artt. 36 e 59 dello stesso contratto?
“L’art. 18, comma 3 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola prevede la concessione di un periodo di aspettativa per un tempo corrispondente ad un anno scolastico al dipendente della scuola a tempo indeterminato che volesse realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o superare un periodo di prova Tale esperienza può essere effettuata in qualsiasi ambito lavorativo, pubblico o privato.
Gli artt. 36 e 59 del su citato contratto, invece, disciplinano la possibilità per il personale docente ed ATA di accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre.
Ne consegue che diversa è la species del genus aspettativa di riferimento dei due articoli, e che solo per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico.”
CASI PARTICOLARI
L’art. 45 commi 9 e 10 del CCNL comparto Scuola prevede per il solo personale ATA:
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.
Tali commi sono specifici per il personale ATA e non sono previsti per quello docente.
Il personale ATA, quindi, in base ai comma 9 e 10 sopra citati dispone di un’aspettativa senza retribuzione che non ha un periodo di tempo predefinito.
Ai sensi del comma 9 il dipendente può fruire di un’aspettativa durante il periodo di prova nella scuola statale e nello stesso tempo “conservare”, senza retribuzione, il posto di cui era titolare nella stessa o altra Amministrazione. Al termine del periodo di prova nella scuola, il dipendente potrà decidere, sia in caso di esito favorevole che sfavorevole della prova, di rimanere in servizio oppure di ritornare nell’Amministrazione di provenienza.
Ai sensi del comma 10, invece, il dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Amministrazione del comparto, ha la possibilità, senza limitazioni di tempo (l’art. 18/3 ricordiamo invece che stabilisce la limitazione di “un anno scolastico”) e senza retribuzione, di assumere servizio presso l’Amministrazione o ente di altro comparto a seguito di superamento di concorso per la durata del periodo di prova.
COSA DEVE FARE IL DIRIGENTE
L’aspettativa di cui all’art. 18/3 per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova spetta di diritto al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato e non è subordinata alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”.
La norma, infatti, prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio.
Pertanto, il dirigente si deve limitare ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna discrezionalità, ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma (autocertificazione o certificazione a giustificazione della richiesta).
Nel momento in cui il dirigente concede l’aspettativa tale provvedimento assume la veste di decreto e deve essere trasmesso, unitamente all’istanza in carta semplice prodotta dal dipendente e alla documentazione eventualmente presentata, alla Ragioneria provinciale dello Stato per il visto. L’aspettativa infatti non è retribuita e di conseguenza incide sul trattamento economico.
Il decreto sarà numerato progressivamente ed annotato nell’apposito registro dei decreti.
Per il personale in regime di part time (verticale/orizzontale) il periodo di aspettativa non va in alcun modo ridotto, ma può essere concesso con le medesime modalità e regole con cui si concede per il personale a tempo pieno.
Pertanto l’aspettativa, una volta concessa, copre l’intero periodo richiesto.
MODALITÀ E CRITERI DI FRUIZIONE
L’art. 18/3 del CCNL comparto Scuola offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o ente pubblico diverse dalle Istituzioni Scolastiche (non è infatti possibile svolgere un’attività che sia in “conflitto di interessi” con quella prestata presso l’Amministrazione di appartenenza) o soggetto privato (su questo aspetto non ci sono vincoli).
L’aspettativa può avere anche durata inferiore all’anno scolastico tenendo presente che la norma fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico” da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno.
Pertanto, se un dipendente chiede l’aspettativa in questione per l’anno scolastico 2013/2014 limitata ad un numero di mesi (es. la richiesta è a novembre e non a partire dal 1° settembre), non potrà essere accolta una nuova richiesta di proroga per l’anno scolastico successivo.
Il periodo di aspettativa non potrà quindi essere prorogato, risultando l’anno scolastico il periodo massimo di durata.
In mancanza di una circolare o sentenza interpretativa sul punto, si ritiene inoltre che la dicitura “per un anno scolastico” è da intendere che il dipendente può fruire dell’aspettativa una volta sola nell’arco della vita lavorativa.
INTERRUZIONE DELL’ASPETTATIVA
L’aspettativa potrebbe essere interrotta prima della scadenza del periodo richiesto nel momento in cui vengono meno i motivi che l’hanno originata (termine dell’attività lavorativa o del periodo di prova).
Il dirigente nel momento in cui riceve la richiesta del dipendente contenente valide motivazioni e le ritenga tali, può accettarla, con la precisazione che non potrà però essere modificata la situazione del supplente a suo tempo nominato in sostituzione del titolare assente.
Giova infatti ricordare come la clausola del “rientro anticipato del titolare” ai fini di un’eventuale revoca della supplenza era espressamente prevista dal CCNL/1995, mentre analoga previsione non è stata riportata nei successivi CCNL del 2003 e del 2007 (quest’ultimo ancora in vigore).
Dello stesso parere è L’ARAN che alla domanda Il contratto stipulato con il supplente si risolve nel caso di rientro anticipato del titolare? risponde:
“Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”
Oggi l’unico art. di riferimento è il 25 comma 4 del CCNL/2007 il quale prevede che nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, siano, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.
Il comma 5 dello stesso articolo per il personale docente indica che “Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.
Pertanto, l’unica ipotesi di risoluzione del rapporto è l’annullamento della procedura che ha dato titolo all’attribuzione del contratto.
Nel momento in cui il dirigente accetterà il rientro anticipato del titolare questi potrà essere a disposizione della scuola per il suo orario di servizio, mentre il dipendente supplente continuerà a svolgere normalmente la sua attività fino alla naturale scadenza del contratto.
EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI
Durante l’aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione.
Il tempo trascorso in aspettativa interrompe l’anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza nonché della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse.
Cessato dalla posizione di aspettativa il dipendente prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, detratto il tempo passato in tale posizione.
Tale periodo può essere valutato ai fini della pensione previa regolarizzazione contributiva da parte dell’interessato.
Il riscatto dei predetti periodi può essere richiesto nella misura massima di tre anni.
Si veda D.Lgs. 30/4/1997, n. 184 (artt. 5 e seguenti); circolare INPDAP n. 23/1998 e n. 6/2008; art. 5 D.Lgs. n. 564/1996 (i periodi sono riscattabili, nella misura massima di 3 anni, purché successivi al 31/12/1996).1
Nota bene
Dal momento che l’aspettativa, una volta concessa, comporta solo il diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione e con l’interruzione dell’anzianità di servizio, si precisa che tale periodo non è utile ai fini del compimento del periodo di prova o dell’anno di formazione (docenti neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo) nonché ai fini della continuità del servizio valutabile con punteggio specifico nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l’individuazione del personale soprannumerario. A tal proposito si ricorda che qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa di cui all’art. 18 del CCNL comparto Scuola, il punteggio per i servizi di ruolo e di pre ruolo sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni.
CUMULABILITÀ CON ALTRI PERMESSI E/O ASPETTATIVE
Nessuna normativa prevede che il dipendente già collocato in altra aspettativa (motivi di famiglia, personali o di studio; per anno sabbatico ecc.) debba necessariamente rientrare in servizio per poter poi usufruire dell’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova.
Pertanto, il dipendente già collocato in congedo per altra aspettativa (motivi di famiglia, personali o di studio; per anno sabbatico, dottorato di ricerca ecc), può richiedere l’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova secondo le modalità e per la durata finora descritte senza obbligo di rientrare in servizio. Lo stesso discorso vale per il dipendente già collocato in aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova che vuole chiedere altra tipologia di aspettativa.
Inoltre l’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova non si conteggia nei “due anni e mezzo in un quinquennio” dell’”aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio” e quindi, anche una volta terminato il periodo dell’aspettativa per motivi di famiglia di cui all’art. 18/1 del CCNL comparto Scuola, il dipendente può fruire dell’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova (art. 18/3 dello stesso Contratto).
1Il D.Lgvo n. 184 del 30/04/1987 entrato in vigore il 12/07/1987, ha introdotto all’art. 5 anche per i dipendenti pubblici la possibilità di proseguire volontariamente il versamento dei contributi in caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro. L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa qualora l’interessato possa far valere: – 5 anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca ovvero 3 anni di contributi effettivi nel quinquennio precedente la domanda; – 1 anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono dal 31/12/1996 in poi un lavoro a tempo parziale;- 1 anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono una attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31/12/1996 e non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. La circolare n. 11 del 17/05/2008 dell’Inps gestione Ex Inpdap, precisa al punto 1: “con la presente, si chiarisce che la facoltà di proseguire volontariamente il versamento contributivo è ammessa non solo per raggiungere il diritto alla pensione ma anche per incrementarne la misura.” Pertanto l’anno di aspettativa così valutato è valido sia al raggiungimento del requisito pensionistico che alla misura della pensione. Si ricorda, che come previsto dalla Circolare Inps n. 12 del 25/01/2013, dal 4/04/2013 la modalità di trasmissione dell’istanza di prosecuzione volontaria (e non solo) avviene via: – Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; – Contact Center Integrato – n. 803164; – Patronati.
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