Docente o ATA in malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi. Cosa accade dopo

Docente o ATA in malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi. Cosa accade dopo

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Docenti e ATA assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per 18 mesi. Cosa succede dopo? In un vademecum per i dirigenti scolastici pubblicato dall’USR Piemonte si forniscono indicazioni in merito.

Allo scadere dei 18 mesi il lavoratore, in casi di particolare gravità e con idonea documentazione medica, può presentare al dirigente un’istanza in cui chiede la concessione di un ulteriore periodo di conservazione del posto per altri 18 mesi, senza corresponsione di alcuna retribuzione.

A tale richiesta non corrisponde in capo al lavoratore alcun diritto soggettivo alla proroga del periodo di comporto, mentre il superamento dei periodi di conservazione del posto è condizione sufficiente a legittimare il recesso.

L’adozione del provvedimento di risoluzione rientra tra gli atti di gestione del rapporto di impiego ed è di competenza del dirigente scolastico il quale provvederà a risolvere il contratto, previa diffida al lavoratore.

Nel caso in cui il dirigente scolastico sia intenzionato a concedere al dipendente gli ulteriori 18 mesi, lo stesso dovrà avviare, previo avviso all’interessato, la procedura per l’accertamento dell’idoneità psicofisica allo scopo di verificare se il lavoratore, allo scadere del secondo periodo di conservazione, sia effettivamente in grado di riassumere servizio per le mansioni precedenti alla malattia.

Qualora all’esito dell’accertamento il dipendente sia risultato permanentemente inidoneo al servizio, il dirigente procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

A differenza del licenziamento disciplinare che postula l’immediatezza del recesso a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato, quello intimato per superamento del periodo di comporto non può essere vincolato ad un criterio cronologico prestabilito potendo seguire, se motivato, la riammissione in servizio del dipendente.

Docenti e ATA inidonei: solo inidoneità permanente assoluta comporta risoluzione del contratto. Per i fragili resta sorveglianza ordinaria. VADEMECUM per i DS

, 2022-12-02 12:24:00, Docenti e ATA assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per 18 mesi. Cosa succede dopo? In un vademecum per i dirigenti scolastici pubblicato dall’USR Piemonte si forniscono indicazioni in merito.
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