Docente precario iscritto in GPS: manca un esame per la validità della laurea. Deve essere depennato? Ecco cosa hanno detto i giudici

Docente precario iscritto in GPS: manca un esame per la validità della laurea. Deve essere depennato? Ecco cosa hanno detto i giudici

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Con un ricorso proposto dinanzi al Tar un docente ha correttamente impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento dell’Ufficio scolastico Regionale nella parte in cui, recependo la proposta formulata dal dirigente scolastico della scuola, lo ha escluso dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle relative graduatorie di istituto (GI) in considerazione del fatto che, al momento delle verifiche dei titoli di accesso alla procedura selettiva, si era appurato che il medesimo, essendo in possesso di una laurea in scienze politiche vecchio ordinamento, ottenuta senza sostenere l’esame di diritto commerciale, risultava privo di un titolo necessario per insegnare nella relativa classe di concorso. Si pronuncia il Consiglio di Stato con sentenza n° N. 05844/2023

La questione

Con la sentenza impugnata, il TAR del Lazio, ha accolto il ricorso del docente con la motivazione che “(è) provato che il ricorrente, dopo la proposta del Dirigente scolastico di esclusione dalla graduatoria per la classe di concorso A046, ma prima dell’adozione del provvedimento di effettiva esclusione dalla graduatoria, abbia provveduto a sanare per tempo la sua posizione, sostenendo e superando, l’esame di diritto commerciale presso l’Università e dandone tempestiva comunicazione via pec al Provveditorato”. Tale decisione veniva contestata dal Ministero, ma il CDS dava ragione al lavoratore per i motivi che ora vediamo

Escludere un docente dalle GPS perchè non in possesso dell’esame, quando questo è stato integrato, è illegittimo

Per i giudici la decisione impugnata dal Ministero è corretta nella parte in cui ha accolto il primo motivo di ricorso sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in considerazione del fatto che è decisiva la circostanza che il ricorrente abbia provveduto a sanare la propria posizione sostenendo l’esame di diritto commerciale prima dell’esclusione, dandone tempestiva comunicazione all’USR .Ciò comporta, osserva il CDS, inconfutabilmente, che l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare circa le specifiche ragioni di interesse pubblico alla base della esclusione dell’interessato dalle menzionate graduatorie, visto che, a seguito del possesso del requisito contestato mediante il superamento dell’esame, non vi era alcun apparente motivo di preminente interesse generale per escludere il lavoratore dalla graduatoria biennale al termine del primo anno di vigenza, anche considerato che l’interessato avrebbe potuto insegnare l’anno successivo in possesso di titolo valido (come è avvenuto, infatti, nell’ambito delle nuove GPS rinnovate nel 2022, nell’ambito delle quali il ricorrente è stato nuovamente inserito).

Inoltre, osserva sempre il collegio giudicante, nel caso all’esame è inconferente il richiamo dell’Amministrazione al principio generale circa il possesso dei requisiti di partecipazione, principio che va certamente ribadito in termini generali, ed astratti. Piuttosto, come osservato dal primo giudice, l’esecuzione del provvedimento di esclusione a seguito del superamento dell’esame di diritto commerciale non rispondeva più ad un interesse sostanziale dell’Amministrazione, alla luce del fatto che il ricorrente insegnava materia della classe di concorso A46 (ex 19A) già da alcuni anni.
Il CDS dunque ha concluso respingendo l’appello e condannando il Ministero dell’istruzione a rifondere in favore dell’appellato le spese del giudizio, confermando dunque il diritto del docente al suo inserimento nelle graduatorie .

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