Docente precario non si trova bene nella scuola in cui è stato assunto: è possibile dimettersi senza ricevere sanzioni?

Può succedere che un insegnante precario non sia a proprio agio sul posto di lavoro: controversie con i genitori, con gli studenti, con il Dirigente scolastico. Una sorta di “incompatibilità ambientale” che può indurre il docente ad un estremo rimedio: l’abbandono del servizio. Ci sono conseguenze di tipo sanzionatorio anche nel caso l’insegnante dimostri lo stato di inadeguatezza nel quale si trova? Chiarimenti.

Rinuncia ad una supplenza e sanzioni conseguenti – Le casistiche sono 3

1) Rifiuto di una proposta contrattuale o della sua proroga o conferma

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

A-B. Posto di sostegno

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzatila perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Si precisa che le sanzioni, di cui sopra, si applicano:

  • sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza; non si applicano, invece, agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • per il solo anno scolastico di riferimento;
  • alla sola graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati. 

2) Mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero mancata risposta, nei termini previsti, ad una proposta di contratto.

Per i numeri 1) e 2), di cui sopra, è prevista la medesima sanzione.

3) Abbandono del servizio 

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie [classi di concorso/tipologie di posto] di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime, ossia per il biennio 2022/24.

Cosa è possibile fare dopo la sanzione per abbandono del servizio

É possibile:

  • inviare una PEC, meglio se tramite il proprio avvocato o sindacalista di fiducia, alla scuola di appartenenza, all’ambito territoriale e all’Ufficio scolastico regionale comunicando i giustificati motivi* suffragati da obiettiva documentazione che hanno condotto il docente all’abbandono del servizio e chiedendo di non ricevere la sanzione prevista.
  • nel caso di mancato successo di cui al primo punto, agire per vie legali tramite ricorso al Giudice ordinario.

*Per motivi giustificati si intende qualcosa di molto grave, ad esempio una malattia di un genitore, figlio  oppure una forte incompatibilità ambientale dovuta a continue acredini  sfociate in cause civili  e/o penali tra il docente in questione e gli altri stakeholders della scuola quali genitori, studenti o Dirigente scolastico.

Teniamo a precisare che è difficile, in caso di abbandono del servizio anche per giustificati motivi, la sanzione non venga comminata in quanto l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 non dispone tale casistica.

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