Un docente ha diritto ad usufruire di un giorno di permesso per un incontro formativo on line che si terrà fuori dal suo orario di servizio? Al quesito risponde l’Aran con un orientamento dell’11 aprile. I permessi per la formazione sono disciplinati dall’art. 64, comma 5, del CCNL Scuola del 29.11.2007, il quale stabilisce che: “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. […]”.
Il permesso per la formazione sopra indicato è finalizzato a consentire la partecipazione del lavoratore all’attività formativa laddove la stessa coincida con l’orario di lavoro. Ed infatti, il successivo comma 6 prevede che “Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.”
Ne consegue che lo stesso potrà essere richiesto solo e nei limiti in cui l’attività lavorativa programmata osti con la concreta possibilità di partecipare al corso.
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