Il docente immesso in ruolo nell’a.s. 2023/24 può accettare un incarico di supplenza, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007, a condizione che abbia svolto (e superato) l’anno di prova e non si tratti della stessa classe di concorso o dello stesso grado di istruzione di titolarità.
Ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007:
- è possibile accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per altro grado o altra classe di concorso (come chiarito dal MIM in un apposito parere), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede;
- l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Evidenziamo che:
- è possibile accettare le supplenze di cui al punto 1 sopra riportato, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 del DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
- l’art. 36 sarà applicato per l’anno scolastico 2023/24 e poi sostituito dall’articolo 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva, affinché diventi vigente, e che presenta delle novità rispetto al citato art. 36). L’applicazione dell’art. 36 del CCNL 2007, per l’a.s. 2023/24, è confermata anche dall’annuale nota sulle supplenze 2023/24, ove leggiamo: È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2.
In definitiva, il docente di ruolo può accettare supplenze, soltanto se abbia svolto l’anno di prova, e ciò è possibile indipendentemente dal fatto di essere al primo anno di contratto a tempo indeterminato, considerato che né l’art. 36 né il DM 138 lo vietano, ma quest’ultimo dispone solo che il docente tenuto a svolgere l’anno di prova non può accettare supplenze. Precisiamo ciò, in quanto è possibile che un docente abbia già svolto l’anno di prova in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato (si pensi, ad esempio, a chi è stata immesso in ruolo con riserva e poi accetta una nuova immissione in ruolo nelle stesso posto/classe di concorso oppure a chi viene assunto nuovamente nel medesimo grado di istruzione) ovvero in caso di assunzioni straordinarie finalizzate al ruolo (i cui partecipanti svolgono l’anno di prova durante il contratto a tempo determinato e poi sono assunti in ruolo; vedi assunzioni da GPS e concorso straordinario bis).
Quesito
Così scrive un nostro lettore:
Sono vincitore (per le superiori) di concorso ordinario e straordinario bis sulla stessa classe di concorso B015. Ho appena concluso positivamente l’anno di prova da concorso straordinario bis. Accettare la nomina da concorso straordinario è rischioso in quanto ho partecipato a detto concorso con 3 anni di servizio espletati di fatto e non di diritto. Vorrei, quindi, optare per accettare il ruolo da concorso ordinario e successivamente invocare l’articolo 36 per congelare detto ruolo e accettare una supplenza di ADSS – sostegno scuola superiore. La domanda che le pongo: È possibile congelare il ruolo (art 36) su posto comune (B015) alle superiori e accettare una supplenza ADSS- sostegno scuola superiore? Dovrei prendere servizio il 1 settembre 2023 presso la scuola individuata da concorso ordinario e, una volta individuato da GPS per supplenza ADSS, invocare l’art 36. Gli articoli su Orizzonte scuola sono contraddittori. Mi conferma che nel decreto PA è stata inserita questa nuova possibilità?
Premettiamo che la possibilità, per il docente di ruolo, di ottenere una supplenza al 30/06 e al 31/08 non è per niente una novità, diversamente dalla disposizione di cui al DM n. 138/2023 che vieta l’accettazione della supplenza al docente di ruolo tenuto a svolgere l’anno di prova.
Quanto agli articoli contraddittori di OS, cui accenna il lettore, non possiamo dir nulla in quanto lo stesso (lettore) non indica di quali si tratta.
Detto ciò, rispondiamo al lettore che chi si trova nella sua condizione può accettare le supplenze in esame (essendo di ruolo e avendo già superato l’anno di prova), tuttavia le può accettare per una classe di concorso o grado di istruzione diverso da quello di titolarità.
Pertanto, per l’a.s. 2023/24, il nostro lettore non potrà ottenere la supplenza, in quanto (ai sensi dell’art. 36) la stessa sarebbe assegnata su una tipologia di posto diversa ma nello stesso grado di titolarità (il sostegno ad oggi è una tipologia di posto) .
Quanto detto è stato indicato esplicitamente dal MIM in un apposito parere, citato in una nota dell’USR Umbria e dove si legge quanto segue: […] Pertanto, i docenti di ruolo su posto comune potranno accettare supplenze su posto di sostegno esclusivamente in ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità e i docenti di ruolo su posto di sostegno potranno accettare supplenze su posto comune esclusivamente in ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità. Ad esempio: … il docente titolare di scuola secondaria di II grado su posto comune non può accettare supplenze su posto comune nella stessa classe di concorso, né su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.
La situazione sarà diversa quando sarà applicato l’art. 47 della nuova Ipotesi di contratto, sottoscritta lo scorso 14 luglio (da qui forse l’idea di una contraddizione, ma si tratta semplicemente del sovrapporsi di due normative, la seconda ancora non in vigore). Docenti di ruolo possono accettare supplenza annuale su posto intero anche su sostegno e altre classi di concorso. Lo prevede il nuovo contratto scuola
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