Un docente di scuola secondaria di primo grado può essere utilizzato nella scuola dell’infanzia/primaria dello stesso istituto comprensivo per svolgere attività di potenziamento? Serve il consenso?
Rispondiamo al quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima l’istituzione e le finalità dei posti di potenziamento, nonché la loro “natura”, a chi spetta assegnare su tali posti i docenti dell’organico della scuola interessata, le modalità di utilizzo degli stessi e le possibili attività da svolgere.
Posti potenziamento
Legge 107/2015
I posti di potenziamento, com’è noto, sono stati istituiti con la legge n. 107/2015, insieme all’organico dell’autonomia di cui gli stessi fanno parte insieme ai posti comuni e per il sostegno (vedi al riguardo l’art. 1 – commi 5 e 63).
Come si legge nell’annuale nota sugli organici, infatti, i posti di potenziamento, una volta assegnati alle scuole, confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia. Sarà poi compito del dirigente scolastico assegnare su posto curricolare o di potenziamento ovvero misto i docenti appartenenti all’organico della scuola interessata. Non a caso, nella legge 107/15 leggiamo che i docenti, facenti parte del predetto organico, concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Assegnazione docenti su posto curricolare o di potenziamento (D.lgs. 297/94)
L’assegnazione dei docenti su posto curricolare o di potenziamento ovvero misto è effettuata, come detto sopra, dal dirigente scolastico, che a tal fine è tenuto a rispettare le prerogative degli organi collegiali e la prevista procedura:
- il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4 del D.lgs. 297/94);
- il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94);
- il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d’istituto e delle successive proposte fatte dal collegio dei docenti, procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni.
Sottolineiamo che nel D.lgs. n. 297/94, precedente alla legge 107/2015, si parla soltanto di classi/plessi, ma lo stesso dicasi per l’assegnazione dei docenti su posto di potenziamento.
Utilizzo posti potenziamento (art. 28 CCNL 2016/18)
Così prevede l’articolo 28 del CCNL 2016/18:
Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Dunque, ai sensi della disposizione in esame:
– l’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti (18 ore nella scuola secondaria; 25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore + 2 di programmazione nella scuola primaria), previa copertura delle ore curricolari, può essere in tutto o in parte destinato:
- alle attività di potenziamento (comma 3 dell’art. 28 del CCNL 2016/18: attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa) oppure
- alle attività organizzative [comma 4 dell’art. 28 del CCNL 2016/18: funzioni organizzative e amministrative (attività indicate nell’art. 25/5 D.lgs. 165/01); attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica (indicate dall’art. 1, comma 83, della legge 107/2015], ossia di collaborazione con il dirigente scolastico;
– le attività di potenziamento vanno necessariamente programmate nel PTOF;
– le eventuali ore non programmate nel citato Piano triennale dell’Offerta Formativa sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni;
– è possibile istituire cattedre/posti misti, costituiti in parte da ore curricolari e in parte da ore di potenziamento.
Attività potenziamento
Il Ministero, nella nota n. 2852 del 05/09/2016, ha indicato alcuni esempi di attività di potenziamento, in coerenza con gli obiettivi formativi prioritari di cui all’art. 1/7 della legge 107/2015 e senza pretesta di esaustività, quali:
- prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento del tempo scuola per la scuola dell’infanzia e primaria;
- “integrazione verticale” per agevolare il passaggio degli studenti dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado;
- Prevenzione dell’analfabetismo informatico e interventi a favore dell’educazione finanziaria implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale;
- potenziamento e recupero di conoscenze e competenze;
- valorizzazione delle eccellenze;
- supporto agli studenti impegnati negli Esami di Stato;
- realizzazione di attività correlate all’insegnamento, in lingua straniera, di discipline non linguistiche con metodologia CLIL;
- utilizzazione, in verticale, dei docenti del primo ciclo per lingua straniera, musica, educazione motoria;
- ricerca-azione, innovazioni didattiche e disseminazione di buone pratiche;
- attività coerenti con la realizzazione di quanto previsto dal DM 8/2011.
Per rispondere al quesito di partenza, focalizziamo la nostra attenzione sul punto 8 sopra elencato:
- utilizzazione, in verticale, dei docenti del primo ciclo per lingua straniera, musica, educazione motoria;
Stando alla nota ministeriale, quindi, è possibile svolgere attività di potenziamento riguardanti musica, lingua straniera ed educazione motoria, utilizzando in verticale i docenti del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado). Traducendo dal burocratese, è possibile impiegare (nell’ambito dello stesso I.C.) un docente di scuola secondaria alla primaria per svolgere attività di potenziamento relative alla musica, alla lingua straniera ovvero all’Ed. motoria. Naturalmente, le attività vanno progettate, approvate in collegio docenti e inserite nel PTOF. Evidenziamo che nella nota è citato solo il primo ciclo e non anche la scuola dell’infanzia, in quanto il potenziamento per tale grado di istruzione e i relativi posti sono stati introdotti successivamente (nello specifico a partire dall’a.s. 2018/19, mentre la nota è del settembre 2016).
Quanto all’aspetto economico, il docente della secondaria di primo grado impiegato in attività di potenziamento alla primaria ovvero all’infanzia mantiene il trattamento stipendiale relativo al grado di titolarità. Ciò si può dedurre, per analogia, da quanto indicato in merito alle supplenze sino a 10 giorni, che possono essere effettuate dai docenti dell’organico dell’autonomia anche in gradi di istruzione diversi (se in possesso del previsto titolo di studio d’accesso, come indicato dal Ministero nella nota n. 24306 del 01/09/2016), docenti che, laddove impiegati in gradi di istruzione inferiori, conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza, come leggiamo nell’articolo 13, comma 16, dell’OM 112/2022.
Quesito
Questo il quesito posto da una nostra lettrice:
Vorrei sapere se un’insegnante di educazione fisica di scuola media inferiore destinata dal dirigente al potenziamento per parte delle sue ore, può essere utilizzata, senza il suo consenso, anche per potenziamento nella primaria e nell’infanzia all’interno dello stesso IC.
Sì, come indicato dal Ministero nella summenzionata nota n. 2852 del 05/09/2016, un docente di educazione motoria della scuola secondaria di primo grado può essere impiegato su potenziamento nella scuola dell’infanzia/primaria, fermo restando quando detto sopra, ossia che: l’assegnazione su potenziamento avvenga nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali (vedi sopra); il progetto destinato alla scuola dell’infanzia e/o primaria sia approvato dal collegio docenti e inserito nel PTOF.
Quanto al consenso della lettrice, questo non è previsto come anche nel caso dell’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi.
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