Docente supplente Covid partecipa agli scrutini di fine anno? Una situazione “ingarbugliata”

Docente supplente Covid partecipa agli scrutini di fine anno? Una situazione “ingarbugliata”

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Docenti supplenti “Covid”: assunti nell’anno scolastico 2021/22 prima fino al 31 dicembre. Poi, dopo tante peripezie, la proroga al 31 marzo 2022, fine dello stato di emergenza e infine la proroga finale fino al termine delle lezioni. I contratti Covid riguardano in misura maggiore il personale ATA, in particolare collaboratori scolastici, ma ci sono anche tanti docenti.

Quando terminano i contratti Covid del 2021/22

Così l’art. 36 del Decreto Ucraina1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».

Quindi i contratti scadono l’ultimo giorno di lezione e max il 15 giugno, salvo che per le scuole di infanzia in cui la data è spostata al 30 giugno 2022.

Un quesito

sono una docente dell’organico covid con contratto fino al termine delle lezioni. Da scuola non sanno dirmi se per gli scrutini e per gli esami il mio contratto può/deve essere prolungato.

Non ho capito se la normativa a riguardo affronti in particolare un caso del genere, le sarei grata se potesse darmi indicazioni in merito.

Il decreto legge n.73/2021 che ha istituito l’organico COVID per l’anno scolastico 2021/22 individua che il personale docente è destinato al “recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia”.

Con apposita FAQ il Ministero ha poi declinato tale utilizzo in

“Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del territorio, l’organizzazione dei trasporti, resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall’autonomia. Queste potranno contemplare, ad esempio: – riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi; – articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; – frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando le soluzioni in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione; – aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari; – diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti”.

Le risorse aggiuntive di personale docente possono dunque essere impiegate, nei limiti temporali e finanziari previsti, per la migliore organizzazione di tempi, spazi, gruppi di apprendimento che, ove necessario ai fini del recupero, possono anche risultare temporaneamente articolati.

Si consideri che la FAQ è di settembre 2021, quando la previsione era di concludere i contratti al 31 dicembre 2022.

Sappiamo come è andata, e che i docenti con contratti Covid si sono trovati a gestire le classi con piena titolarità di supplente. Quindi assumendo tutte le responsabilità legate alla didattica, alla valutazione, al processo educativo in generale.

Ed adesso, cosa si fa? 

L’art 37 del CCNL scuola prevede che i docenti temporanei in servizio fino al termine delle lezioni abbiano diritto al mantenimento in servizio per tutto il periodo finale dell’anno scolastico, comprese le operazioni di scrutinio e di esame, con un contratto di proroga, senza nessuna interruzione, se il titolare è assente da almeno 150 giorni, ridotti a 90 se trattasi di classe terminale, e rientri a disposizione dopo il 30 aprile (inteso come rientro effettivo ma anche ovviamente come non rientro con prosecuzione dell’assenza).

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale“.

Con quali fondi se il fondo specifico per i contratti Covid copriva solo fino al termine delle lezioni? Questo spetta al Ministero dirlo.

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, 2022-06-04 07:56:00, Docenti supplenti “Covid”: assunti nell’anno scolastico 2021/22 prima fino al 31 dicembre. Poi, dopo tante peripezie, la proroga al 31 marzo 2022, fine dello stato di emergenza e infine la proroga finale fino al termine delle lezioni. I contratti Covid riguardano in misura maggiore il personale ATA, in particolare collaboratori scolastici, ma ci sono anche tanti docenti.
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