Se si vince il concorso e si è iscritti anche nelle GPS bisogna poi cancellarsi da queste ultime? Si tratta di una delle domande giunte in diretta su OS TV nel corso del Question Time del 6 novembre.
A fare chiarezza Manuela Pascarella, della segreteria nazionale della Flc Cgil.
“Non è in capo al singolo lavoratore la responsabilità di cancellarsi alla graduatoria”, chiarisce subito la sindacalista.
“Quest’anno quando è stato stabilito il contingente delle assunzioni – spiega – il Ministero ha chiarito che i docenti neo immessi in ruolo potevano fare supplenza tramite articolo 36 solo dopo aver superato l’anno di prova“.
“Quindi, la posizione della persona viene congelata, non è fruibile per il primo anno di ruolo. Dopo sarà possibile“, conclude.
ASCOLTA LA RISPOSTA DI MANUELA PASCARELLA AL MINUTO 37:46
TUTTE LE RISPOSTE
A decorrere dall’a.s. 2023/24, come spiegato anche in precedenza, sono entrate in vigore alcune disposizioni relative ai neoassunti, quali:
- il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, di cui al D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia in merito al predetto vincolo al D.lgs. 59/2017;
- il divieto di accettazione di incarichi a tempo determinato al 31/08 e al 30/06 per coloro i quali sono tenuti allo svolgimento dell’anno di prova.
Riguardo al secondo punto, precisiamo che la disposizione è contenuta nel DM 138/2023, nel cui articolo 3/3 si legge che “l’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato”.
Dunque, la disposizione in esame dispone che il docente:
- immesso in ruolo assume servizio nella scuola assegnata ai fini dello svolgimento dell’anno di prova;
- il docente, che deve svolgere l’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007, che sarà applicato per nell’a.s. 2023/24 per l’ultimo anno scolastico, in quanto poi sarà sostituito dall’art. 47 dell’attuale Ipotesi di CCNL 2019/21.
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