Al docente, assunto da concorso straordinario bis e che sarà immesso in ruolo il 1° settembre 2023, conviene presentare comunque domanda per l’assegnazione delle supplenze? Può farlo?
Procedura straordinario bis
La procedura straordinaria in esame [prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22] si articola nelle seguenti fasi:
- concorso
- nomina, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08)
- svolgimento, nell’a.s. 2022/23, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva e svolgimento anno prova
- superata la prova conclusiva e l’anno di prova, immissione e conferma in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato
- abilitazione (per i docenti che ne sono privi)
Riguardo al penultimo punto sopra elencato, riportiamo quanto previsto dal DM 108/2022 (disciplinante la procedura in esame):
A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e, confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato …
Dunque, l’immissione in ruolo e la relativa conferma (nella scuola in cui è stato svolto il servizio a tempo determinato) si hanno in seguito al superamento della prova conclusiva del percorso universitario (entro il 15 giugno 2023) e dell’anno di prova (le cui procedura di valutazione finale devono concludersi entro il 31/08), con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio nella stessa scuola in cui hanno svolto il servizio a tempo determinato. Pertanto, superando la predetta prova conclusiva e l’anno di prova, si è già di ruolo, sebbene la decorrenza sia quella predetta.
Quesito
Un nostro lettore chiede quanto segue:
Sono stato assunto a tempo determinato nel corrente anno scolastico da graduatoria di merito del concorso straordinario bis. Ho svolto l’anno di prova e superato la prova finale dei 5 CFU.. Attendo il ruolo dal 1/9/2023 dopo il colloquio con il Comitato di valutazione nella mia scuola. Essendo iscritto nelle GPS per il biennio 2022/2024 mi chiedo se devo comunque presentare (come tutti gli anni) istanza on line in Agosto di scelta delle sedi per supplenze annuali / 30 giugno considerando che la trasformazione del contratto a tempo indeterminato avverrà il 1 settembre 2023.
Se per qualche motivo non ottenessi il ruolo e non presentassi la domanda di scelta delle sedi potrei restare fuori da una nomina annuale da GPS? Cosa ne pensate ?
Rispondiamo al nostro lettore che, in genere, al momento della presentazione delle domande di partecipazione alle supplenze al 30/06 e al 31/08, la valutazione finale relativa all’anno di prova è già stata svolta, per cui lo stesso (lettore) saprà se sarà o meno immesso in ruolo (dal 01/09/2023) e quindi potrà decidere di conseguenza.
Qualora la domanda per le supplenze venga presentata prima, il lettore potrà presentare istanza che, in caso di immissione in ruolo, non sarà comunque efficace se l’inclusione in GPS è per la stessa classe di concorso di immissione in ruolo (ai sensi dell’art. 36 del CCNL, infatti, i docenti di ruolo possono accettare supplenze per un grado di istruzione/posto/classe di concorso diversi da quelli di titolarità) . A ciò aggiungiamo che una volta confermato in ruolo, il nostro lettore sarà cancellato da eventuali GM, GaE e GI di inclusione (quanto alle GPS necessita un chiarimento ministeriale) e sarà soggetto al vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione, ai sensi dell’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94. Abbiamo parlato della predetta cancellazione in questo articolo, sebbene in riferimento all’inclusione in GPS per classe di concorso/posto diversi da quelli di titolarità.
La consulenza
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