Docenti assunti da concorso straordinario bis: soggetti a vincolo triennale, ma non tutti

Docenti assunti da concorso straordinario bis: soggetti a vincolo triennale, ma non tutti

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I docenti immessi in ruolo da concorso straordinario-bis sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Chi è escluso.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Ho un quesito legato al vincolo triennale. Sono appena stata individuata dal concorso straordinario bis e la nomina avverrebbe in una provincia distante dall’attuale residenza (dove peraltro mi trovo ad avere supplenza annuale) e si sta valutando in famiglia se procedere o meno con l’accettazione soprattutto davanti a quello che è il vincolo triennale (che diventerebbero 4 in quanto da straordinario bis il primo anno non è conteggiato in quanto a tempo determinato) e con tutto quello che comporta a livello di logistica famigliare. Ho già letto che non è prevista alcuna mobilità interprovinciale, né per ricongiungimento al figlio (ho una bambina di 3 anni) né per altro. Unica cosa che ho letto, della quale volevo conferma è la deroga del vincolo per ricongiungimento con genitore disabile a condizione che l’accertamento sia avvenuto in seguito all’iscrizione al concorso. Volevo chiedere se potrebbe essere il mio caso considerato che l’iscrizione al concorso straordinario bis è stata fatta a luglio 2022 mentre l’accertamento della condizione di disabilità al 100×100 è avvenuta a gennaio 2023, o se si fa riferimento alla data di presa di servizio. In questo caso potrei fare anno a tempo determinato di prova finalizzato al ruolo nella provincia destinata e poi chiedere assegnazione provvisoria o trasferimento interprovinciale.

Rispondiamo alla nostra lettrice, affermando che, nel momento in cui sarà assunta in ruolo (previo superamento dell’anno di prova e della prova conclusiva del previsto percorso universitario), la stessa non sarà soggetta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, in quanto assistente di soggetto con grave disabilità, situazione questa sopraggiunta dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La lettrice, inoltre, se non si fosse trovata nella situazione prima descritta (per cui non sarà soggetta al vincolo triennale), avrebbe potuto fruire di una delle deroghe previste dall’Ipotesi di CCNL 2019/21, ove leggiamo che è comunque assicurato, nell’ambito delle procedura di mobilità, il ricongiungimento ai figli minori di 12 anni. Di seguito le relative disposizioni normative.

I docenti assunti in ruolo da concorso straordinario bis (ruolo che si ottiene, in seguito al superamento dell’anno di prova e della prova conclusiva del previsto percorso universitario, da svolgere durante l’anno svolto con contratto a tempo determinato, all’atto dell’assunzione) sono soggetti al vincolo triennale di cui all’articolo 399/3 di cui al D.lgs. 297/94, come leggiamo nell’articolo 19/3 del DM n. 108/2022, disciplinante la procedura in esame:

A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo …  Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico

Dunque ai docenti assunti in ruolo da concorso straordinario bis si applica l’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 (non citiamo il comma 3-bis, in quanto modificato dal successivo DL n. 44/2023, convertito in legge n. 74/2023). Il citato articolo 399, nella nuova formulazione introdotta dal DL n. 44/2023, rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 297/94: Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

A decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24, quindi, i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). 

Evidenziamo che:

  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo. Riguardo alla predetta accettazione di incarichi a tempo determinato, precisiamo che ciò è possibile solo dopo aver superato l’anno di prova, come dispone l’art. 3/3 del DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato;
  • il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • oltre al vincolo sopra descritto, l’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 dispone che, superato l’anno di prova, il docente interessato è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento in cui è inserito ed è confermato in ruolo.

Ipotesi CCNL 2019/21

Il vincolo sopra illustrato dovrebbe essere “ammorbidito” dalla disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, di cui si attende la sottoscrizione definitiva, affinché le disposizioni in essa contenute diventino vigenti.

La disposizione contrattuale prevede che è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento conil figlio di età inferiore a 12 annila persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01. Tale deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92. Per fornire indicazioni più precise dobbiamo comunque attendere la firma definitiva dell’Ipotesi di CCNL, nonché la declinazione della citata disposizione nel CCNI mobilità.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto e ritornando al quesito della nostra lettrice, individuata da concorso straordinario-bis in una provincia non gradita, affermiamo che:

  • la stessa (lettrice) non è soggetta al vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, in quanto assiste il genitore con grave disabilità, situazione questa sopravvenuta successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso in esame;
  • tutti i neoassunti soggetti al vincolo triennale potranno beneficiare delle deroghe previste dall’Ipotesi di CCNL 2019/21, ricorrendone i requisiti;
  • tutti i neoassunti soggetti al vincolo triennale, durante i tre anni di “blocco” (che ribadiamolo inizia con l’assunzione in ruolo), possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella sola provincia di assunzione, ricorrendone i previsti motivi;
  • i docenti assunti da concorso straordinario soggetti al vincolo, una volta assunti in ruolo, possono anche accettare supplenze ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007 (che sarà sostituito dall’articolo 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21); tali docenti possono accettare immediatamente le predette supplenze, in quanto sono assunti in ruolo solo dopo aver superato l’anno di prova, prima del quale non è possibile accettare i citati incarichi a tempo determinato al 30/06 e al 31/08.
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