Docenti assunti nell’anno scolastico 2022/23 da concorso straordinario bis di cui al DDG n. 1081 del 6 maggio 2022: la nomina è una supplenza finalizzata al ruolo e bisognerà seguire l’iter indicato dal bando per la conferma ma nello stesso tempo seguire anche l’anno di prova e formazione classico, le cui caratteristiche principali sono i 180 giorni di servizio, di cui 120 dedicati alle attività didattiche.
Quando l’anno di prova viene considerato valido
Come indicato nella circolare ministeriale del 15 novembre, ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.
Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
I termini indicati per la validità del periodo di prova trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori della procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
Poiché per numerose classi di concorso la nomina è avvenuta ad anno scolastico iniziato, addirittura a fine novembre – dicembre 2022, i sindacati avevano chiesto al Ministero di poter considerare utili ai fini del raggiungimento dei 120 giorni di attività didattica quelli prestati eventualmente durante la supplenza precedente alla nomina da concorso, se sulla stessa classe di concorso.
La risposta del Ministero era stata negativa ma adesso l’USR Campania, con nota del 03 febbraio 2023 apre a questa possibilità
Conteggio dei 120 giorni di attività didattiche
Così scrive l’USR Campania
“Il DM n.226/2022, che regola l’anno di formazione e prova del personale docente, art. 3, stabilisce che sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche “sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”, realizzate entro la conclusione dell’anno scolastico.
Si ritiene, al riguardo, che le attività didattiche comprendano anche gli impegni individuali del docente, opportunamente documentati, concernenti la preparazione delle lezioni, dei materiali
didattici, delle esercitazioni, delle verifiche e la correzione degli elaborati.
Ai fini del computo dei giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattiche, si ritiene vada anche considerato il periodo eventualmente svolto durante l’anno scolastico 2022-2023, nella medesima classe di concorso, anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 59 comma 9 bis del D.L.73/2021.”
E così anche l’USR Sardegna
Al fine del conteggio dei 120 giorni viene considerato valido anche il periodo precedente alla “seconda” presa di servizio (stessa classe di concorso)?
La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ritiene opportuno considerare come validamente svolto ai fini del computo dei 120 gg di attività didattica e dei 180 gg di servizio, il periodo svolto nella medesima classe di concorso durante l’anno scolastico 2022-2023, anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 59 comma 9 bis del D.L.73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 2021, a prescindere dal fatto che il neoassunto abbia optato per prendere servizio nella nuova sede di assegnazione o permanere nella medesima sede presso la quale prestava già servizio.
Si precisa, tuttavia, che il servizio precedentemente svolto su altra classe di concorso non è in ogni caso valutabile.
Il termine ultimo per il conseguimento dei 120 giorni di attività didattica
Cosa succede se non si conseguono i 120 giorni alla data del 10 giugno (termine delle lezioni)?
A questa domanda risponde l’USR Sardegna
“Il termine ultimo per lo svolgimento di attività di cui all’art. 3 co. 1 del DM 226/2022 non è il 10 giugno (termine delle lezioni) ma quello di conclusione dell’anno scolastico. Tra il termine delle lezioni (10 giugno 2023) e la conclusione dell’anno scolastico possono essere previste attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Si coglie l’occasione per ricordare che il Comitato di valutazione può essere convocato dal dirigente scolastico (Art. 13 co 1 del DM 226/2022) nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, e a condizione che il neoassunto disponga dei prerequisiti inderogabili (120gg di AD, 180gg di Servizio e la formazione obbligatoria).”
Accogliamo con piacere tale notizia, che pensiamo potrà essere utile per numerosi docenti.
Già l’USR Piemonte aveva rimandato la problematica alla conclusione dell’anno scolastico, ma già questa prima risposta da parte dell’USR Campania apre ad una soluzione ragionevole per tanti docenti che stanno svolgendo il percorso.
Docenti neoassunti, devono conseguire i 5 CFU soltanto gli assunti da concorso straordinario bis