Docenti assunti da GPS nel 2021/22, chi non supera il colloquio di idoneità non sarà immesso in ruolo

Docenti assunti da GPS nel 2021/22, chi non supera il colloquio di idoneità non sarà immesso in ruolo

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I docenti assunti da GPS prima fascia, nell’a.s. 2021/22, stanno ormai terminando il percorso che li condurrà all’immissione in ruolo, previo superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare. Cosa succede a chi non supera la predetta prova disciplinare.

Procedura

I docenti suddetti sono stati assunti nell’a.s. 2021/22 a tempo determinato, nell’ambito della procedura straordinaria prevista dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e svoltasi al termine delle immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM sui posti residuati dalle medesime (immissioni).

In pratica, i posti comuni e di sostegno, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie, sono stati assegnati a tempo determinato agli aspiranti inclusi nella prima fascia delle GPS posto comune e sostegno, ai fini della successiva assunzione a tempo indeterminato.

La procedura, ai sensi del DL 73/2021 e dell’attuativo DM n. 242/2021, si è articolata (e si articola, almeno in parte) nella maniera seguente:

  1. assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 (già effettuata);
  2. svolgimento, nel corso dell’a.s. 2021/22, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017 (in via di conclusione ovvero già concluso);
  3. prova disciplinare, a seguito della positiva valutazione del suddetto percorso, innanzi a una commissione esterna alla scuola in cui si svolge il medesimo percorso (ancora da effettuare o in corso di svolgimento);
  4. assunzione in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio (nell’a.s. 2021/22) e conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica in cui è stato prestato il servizio a tempo determinato e si è svolto il percorso annuale di formazione iniziale e prova (ancora da effettuarsi).

Riguardo al punto 2 sopra riportato, ossia al percorso annuale di formazione e prova, considerata la numerosità dei candidati, che la valutazione positiva dell’anno di prova è necessaria per l’ammissione alla prova disciplinare e che questa deve concludersi entro il 31 luglio 2022, il MI (con nota n. 22219/22) ha invitato gli USR a verificare che le procedure di valutazione dell’anno prova fossero espletate dalle scuole secondo tempistiche compatibili con quanto detto prima, anche eventualmente in deroga ai termini previsti dal DM n. 310/2021. Conseguentemente, i Comitati di valutazione sono stati convocati (dai dirigenti scolastici) prima del termine delle attività didattiche, per esprimere il previsto parere sul superamento o meno dell’anno di prova, e i dirigenti scolastici hanno potuto già valutare i docenti interessati.

Superato l’anno di prova, come detto sopra, gli interessati svolgono (in alcuni casi stanno già svolgendo) la prova disciplinare, secondo i calendari degli USR competenti.

Sottolineiamo che, in caso di mancato superamento dell’anno di prova, lo stesso è ripetuto (lo si può ripetere una sola volta).

Prova disciplinare

La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità, che verte sui programmi di cui all’allegato A al DM n. 327/2019 per la scuola dell’infanzia e primaria e di cui all’allegato A al DM n. 201/2020 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

La prova si svolge nella regione in cui è ubicata la scuola, ove gli interessati sono stati assunti a tempo determinato, tuttavia non sarà per tutti così. Questo perché, in ragione dell’esiguità del numero dei candidati per determinati posti/classi di concorso, il MI ha proceduto all’aggregazione interregionale di alcune procedure, per cui i relativi aspiranti svolgeranno (o stanno svolgendo) la prova disciplinare presso l’USR della regione aggregante. Per i predetti candidati, comunque, il Ministero ha previsto la possibilità di svolgere la prova in videoconferenza. Approfondisci

Superamento prova disciplinare

La prova disciplinare è superata dai docenti che ottengono un giudizio di idoneità. Non sono, infatti, previste valutazione numeriche.

Superata la prova, l’interessato è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nella medesima scuola in cui ha svolto il servizio a tempo determinato.

L’assunzione avviene con decorrenza 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio (nell’a.s. 2021/22).

Mancato superamento prova disciplinare

Il docente che ottiene un valutazione negativa nella prova, ossia un giudizio di non idoneità, decade dalla procedura per cui il contratto non può essere trasformato a tempo indeterminato (cioè non si può essere assunti in ruolo).

In tal caso, ossia di mancata immissione in ruolo, il servizio prestato è valutato quale incarico a tempo determinato, per cui sarà valutato: nelle GPS e nelle GI (ed eventualmente in GaE per chi vi è incluso; il punteggio potrà essere inserito al prossimo aggiornamento); come pre-ruolo, se e quando il docente sarà immesso in ruolo da altra procedura.

, 2022-07-09 08:39:00, I docenti assunti da GPS prima fascia, nell’a.s. 2021/22, stanno ormai terminando il percorso che li condurrà all’immissione in ruolo, previo superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare. Cosa succede a chi non supera la predetta prova disciplinare.
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